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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16104/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura concorsuale pubblica per istruttore amministrativo C1 e dalle successive delibere comunali n. 373 e n. 413 del 2005, in esecuzione delle quali il ricorrente era inserito in posizione utile per essere assunto con contratto a tempo determinato, poi prorogato più volte. Lamentando che l'ente avesse inviato la convocazione per la stipula del contratto a un indirizzo non più attuale, senza svolgere ricerche per rintracciare il nuovo indirizzo risultante dall'anagrafe, il ricorrente aveva inizialmente chiesto l'assunzione; in un successivo giudizio, dopo la formazione di un giudicato che escludeva il diritto all'assunzione, aveva agito per il risarcimento del danno patrimoniale, deducendo in particolare la perdita del posto di lavoro e, in via quantomeno autonoma, la perdita di chances di essere assunto se correttamente convocato, nonché la prospettiva di proroghe e stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione ha censurato: (i) l'erronea interpretazione della domanda, sostenendo che nel giudizio introdotto nel 2017 egli avesse richiesto solo il danno da perdita di chances e non il danno da perdita del posto di lavoro; (ii) la falsa applicazione del giudicato sostanziale, perché nel precedente giudizio non vi sarebbe stata una domanda risarcitoria già decisa; (iii) l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla sua disponibilità all'assunzione e all'assenza di cause ostative, fatti che avrebbero dovuto dimostrare la probabilità di assunzione e fondare la quantificazione del danno, anche in via equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla pretesa errata interpretazione della domanda e sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda appartiene al giudice di merito e non è sindacabile come violazione di legge; ha inoltre reputato non fondato il motivo sul giudicato, affermando che la precedente decisione, che aveva escluso il diritto all'assunzione, precludeva anche la nuova azione risarcitoria fondata sul medesimo fatto costitutivo, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e investe anche il punto logico necessario relativo alla mancanza del diritto all'assunzione; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme, che impedisce il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa errata qualificazione della domanda; la Corte non ne fa applicazione decisiva, limitandosi a dichiarare inammissibile il relativo motivo perché attinente all'interpretazione della domanda da parte del giudice di merito.

  • artt. 99 e 414 c.p.c.

    Evocati dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe travisato petitum e causa petendi; la Corte ribadisce che la qualificazione della domanda è un accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice omette di pronunciare su una domanda o pronuncia su una domanda non proposta; non ricorre invece quando si contesta l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte lo applica nel senso che il giudicato sostanziale preclude il riesame del punto già definito, coprendo il dedotto e il deducibile e impedendo una nuova azione risarcitoria fondata sul medesimo fatto costitutivo dopo l'esclusione del diritto all'assunzione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla stabilità del giudicato formale, collegato alla preclusione del riesame del rapporto giuridico già definito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che non è il mezzo corretto per censurare l'erronea interpretazione della domanda, che è questione di fatto e non di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È ritenuto inammissibile il motivo sul preteso omesso esame di fatti decisivi, perché opera la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare che la conferma in appello della decisione di primo grado per le stesse ragioni integra la c.d. doppia conforme, limitando il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto, dell'estensione e della qualificazione della domanda giudiziale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in cassazione come violazione di legge, salvo che si deduca un vero omesso esame di domanda o una pronuncia su domanda non proposta.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non si configura quando si contesta la lettura data dal giudice alla domanda, ma solo quando il giudice omette di decidere su una domanda ritualmente proposta o decide su una domanda estranea al thema decidendum.
  • Il giudicato sostanziale preclude non solo le questioni espressamente decise, ma anche quelle che costituiscono antecedenti logici necessari della decisione; esso copre il dedotto e il deducibile e impedisce la riproposizione di una domanda risarcitoria fondata sul medesimo fatto costitutivo già valutato negativamente in relazione al diritto principale.
  • Quando il giudizio di appello conferma la decisione di primo grado con la stessa ratio sui fatti decisivi, si realizza la c.d. doppia conforme e il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La perdita di chances non può essere invocata per superare un precedente accertamento definitivo che abbia escluso il diritto principale dal quale la chance stessa dipende, se la nuova pretesa risarcitoria si fonda sul medesimo fatto costitutivo già coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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