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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16135/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura concorsuale e dall'asserito diritto di una candidata riservista all'assunzione con decorrenza retrodatata. In primo grado era stato accertato il diritto all'assunzione; la Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha riformato solo in parte la decisione di primo grado, delimitando il risarcimento del danno alle retribuzioni non percepite dal 5 settembre 2014, data della prima formale messa in mora via PEC, fino all'effettiva assunzione, ritenendo irrilevante la precedente istanza alla commissione del 24 marzo 2010, perché anteriore al perfezionamento della fattispecie concorsuale. La pubblica amministrazione ha proposto ricorso principale denunciando violazione delle norme su mora, inadempimento, formazione del contratto e rapporto di lavoro, sostenendo che, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica ed economica, non si potessero liquidare automaticamente le retribuzioni come se il rapporto fosse già esistente, ma solo un eventuale danno risarcibile in forma diversa e comunque solo dopo la sentenza costitutiva o il provvedimento che avesse completato la fattispecie. La lavoratrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che il dies a quo del danno non dovesse essere fissato alla messa in mora, bensì alla data di approvazione della graduatoria o comunque a quella della prima assunzione, richiamando le norme sulle riserve di posti per categorie protette/militari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato che, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione, prima del perfezionamento della fattispecie costitutiva del rapporto non sussiste un diritto alle retribuzioni come corrispettivo di un rapporto già esistente, ma soltanto un diritto al risarcimento del danno da ritardo. Ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il primo atto idoneo a costituire la mora era la PEC del 5 settembre 2014, successiva al perfezionamento della procedura concorsuale e alla corretta individuazione degli aventi diritto, mentre l'istanza del 2010 non poteva assumere quel valore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale in tema di mora del creditore/debitore; la Corte ne esclude la violazione ritenendo corretta la ricostruzione della mora solo dopo il perfezionamento della fattispecie costitutiva del rapporto.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale; la Corte respinge la censura, ribadendo che la disciplina della mora non consente di trasformare in retribuzioni somme dovute solo a seguito dell'effettiva costituzione del rapporto.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte afferma che, in presenza di ritardo nell'assunzione, il rimedio è risarcitorio per inadempimento della P.A.; il risarcimento presuppone la mora e il danno subito.

  • art. 1223 c.c.

    È la base del risarcimento del danno da mancata tempestiva immissione in ruolo; il danno comprende il mancato guadagno da retribuzioni perse e altri pregiudizi consequenziali.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel motivo principale, ma la Corte non accoglie la tesi secondo cui la messa in mora possa sostituire la costituzione del rapporto contrattuale.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nel motivo principale; la Corte ribadisce che la volontà negoziale e l'accordo non si sostituiscono al perfezionamento della fattispecie costitutiva del rapporto.

  • art. 1328 c.c.

    Richiamato nel motivo principale; non viene ritenuto idoneo a fondare la pretesa retributiva prima della costituzione del rapporto.

  • art. 1336 c.c.

    Richiamato nel motivo principale; la Corte non accoglie l'impostazione che vi ricollegava automaticamente il diritto alle retribuzioni.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato nel motivo principale per sostenere la tesi del rapporto di lavoro subordinato; la Corte distingue però tra esistenza del rapporto e risarcimento del danno da ritardo nell'assunzione.

  • art. 2126 c.c.

    Citato dalla ricorrente principale per sostenere la natura risarcitoria della pretesa; la Corte non condivide la riconduzione della fattispecie a tale esclusivo paradigma, confermando il risarcimento da ritardo nell'assunzione.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dalla Corte come esempio di fattispecie costitutiva che può intervenire ex post; prima di tale momento non vi è rapporto esistente, salvo gli effetti retroattivamente attribuiti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il ricorso principale; la censura ex n. 5 è anche dichiarata in parte inammissibile per carenza di sviluppo nel corpo del motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte valuta e respinge la doglianza per infondatezza.

  • art. 18, comma 6, D.Lgs. n. 215/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale come fonte della riserva di posti; non incide sulla soluzione del dies a quo del risarcimento, che resta ancorato alla mora dopo il perfezionamento della fattispecie.

  • artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010

    Richiamati nel ricorso incidentale in tema di riserve di posti; la Corte non li ritiene decisivi per anticipare il momento iniziale del risarcimento.

  • art. 3 L. n. 68/1999

    Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte conferma che le norme sulla riserva non modificano la regola sul risarcimento da ritardo nell'assunzione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato in dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo a carico delle parti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    Richiamato in dispositivo quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Quando il diritto all'assunzione deriva dal completamento di una complessa fattispecie costitutiva che interviene solo ex post, prima di tale momento non è configurabile un rapporto di lavoro già esistente e non possono pretendersi retribuzioni come corrispettivo del rapporto.
  • Nel caso di tardiva assunzione illegittimamente ritardata dalla pubblica amministrazione, il rimedio ordinario è il risarcimento del danno da inadempimento/ritardo, non il pagamento automatico delle retribuzioni; il danno va allegato e provato, anche per presunzioni, e può comprendere il mancato guadagno da retribuzioni perse.
  • La messa in mora è idonea a far decorrere la responsabilità risarcitoria solo se interviene dopo il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto all'assunzione e dopo che l'amministrazione sia stata posta in condizione di adempiere.
  • L'approvazione della graduatoria o una precedente istanza del candidato non coincidono necessariamente con la costituzione del rapporto o con il momento in cui la mora produce effetti, se la procedura concorsuale non è ancora definita e non è ancora individuato l'avente diritto all'assunzione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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