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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00181/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, da parte della Corte d'appello, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività svolta nell'anno 2010 da una professionista iscritta ad albo. La Corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado e su appello dell'INPS, ha dichiarato sussistente tale obbligo. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 434 e 112 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello; (2) violazione della disciplina sulla Gestione separata e sulle casse professionali, sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio e del credito contributivo; (3) violazione dell'art. 44, comma 2, sesto periodo, D.L. 269/2003, deducendo che il reddito sarebbe stato inferiore alla soglia e che mancava l'abitualità dell'esercizio professionale; (4) violazione delle norme in tema di prescrizione, sostenendo che il credito relativo al 2010 fosse prescritto. L'INPS non ha svolto difese.

La decisione

La Cassazione ha accolto solo il terzo motivo e ha rigettato gli altri. Ha ritenuto infondata la censura sull'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità, sia per carenze di specificazione e allegazione nel ricorso, sia perché la pronuncia di merito integra un rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità. Ha confermato il principio secondo cui il professionista iscritto ad albo, che svolga attività libero-professionale abituale ma non coperta da contribuzione presso la cassa di categoria, è tenuto all'iscrizione alla Gestione separata; tuttavia ha rilevato che la Corte d'appello aveva omesso di accertare in fatto se l'attività fosse abituale o occasionale e quale reddito fosse stato prodotto, incorrendo in errore di sussunzione. Sul quarto motivo ha escluso la prescrizione, affermando che il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi, non dalla dichiarazione dei redditi, e che correttamente era stato applicato il differimento del termine al 6 luglio 2011 previsto dal D.P.C.M. 12 maggio 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    L'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per il professionista iscritto ad albo che svolga attività libero-professionale abituale e non coperta da contribuzione presso la cassa di riferimento; il solo versamento integrativo solidaristico alla cassa non esclude l'obbligo se non attribuisce una posizione previdenziale corrispondente.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per veicolare censure di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato ai fini della dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste quando la decisione di merito contenga un rigetto implicito dell'eccezione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    L'esame del motivo è subordinato all'adempimento degli oneri di specificazione e di allegazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di trascrizione o produzione degli atti essenziali impedisce il vaglio della censura di inammissibilità dell'appello.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 25 e 26

    Il combinato disposto è letto nel senso che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegata all'esercizio abituale della professione e al fatto che il reddito non sia assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato insieme alla disciplina della Gestione separata per definire il quadro normativo dell'obbligo contributivo.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    Interpretato, insieme alla L. 335/1995, come norma di interpretazione autentica della disciplina dell'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti.

  • L. 15 luglio 2011, n. 111

    Legge di conversione del D.L. 98/2011 richiamata per l'interpretazione autentica della disciplina contributiva.

  • art. 3 D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

    Richiamato dalla ricorrente nella contestazione della legittimità dell'iscrizione d'ufficio.

  • art. 8 D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

    Richiamato dalla ricorrente nella contestazione della legittimità dell'iscrizione d'ufficio.

  • D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamato dalla ricorrente nella contestazione della legittimità dell'iscrizione d'ufficio.

  • art. 44, comma 2, sesto periodo, D.L. 30 settembre 2003, n. 269

    Il reddito superiore a Euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività libero-professionale occasionale; non è invece il criterio dirimente quando l'attività è abituale.

  • L. 24 novembre 2003, n. 326

    Legge di conversione del D.L. 269/2003, richiamata per la soglia reddituale e l'attività occasionale.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per la prescrizione: la Corte afferma che la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento del contributo e non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1 D.P.C.M. 12 maggio 2011

    Applicato per il differimento del termine di pagamento dei contributi 2010 al 6 luglio 2011, rilevante ai fini del dies a quo della prescrizione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza che la Corte ne faccia specifica applicazione autonoma.

  • art. 1 preleggi

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione e nella qualificazione del D.P.C.M. come fonte regolamentare attuativa.

  • R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55

    La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4

    Stabilisce che i versamenti a saldo e acconto dei contributi sono effettuati entro gli stessi termini previsti per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    Cited as precedent confirming that il differimento dei termini di versamento incide sulla decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale che produca reddito non coperto da contribuzione presso la cassa di categoria; la sola iscrizione all'albo o il solo versamento del contributo integrativo non bastano a escludere l'obbligo.
  • Il requisito dell'abitualità va accertato in concreto come scelta professionale ex ante, attraverso elementi fattuali quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività; il reddito inferiore a Euro 5.000 può costituire solo indizio dell'occasionalità, non criterio decisivo in sé quando l'attività sia abituale.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede l'indicazione e trascrizione, nelle parti essenziali, della sentenza di primo grado e dell'atto di appello; in mancanza, il motivo è inammissibile o infondato per difetto di autosufficienza.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito presuppone implicitamente il rigetto dell'eccezione non espressamente esaminata, ad esempio quando la Corte valuta nel merito i motivi di gravame.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi; eventuali differimenti normativi del termine di versamento incidono anche sul dies a quo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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