Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una promissaria acquirente aveva stipulato un preliminare per l'acquisto di un immobile. Successivamente il bene era stato oggetto di un contratto definitivo in favore di un diverso soggetto e poi trasferito a un ulteriore acquirente. La promissaria acquirente aveva quindi convenuto in giudizio la promittente alienante, gli acquirenti successivi e, per quanto occorreva, i soci della società intermedia cancellata dal registro delle imprese, chiedendo: a) la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei due atti di compravendita, ritenuti lesivi del suo diritto di promissaria acquirente; b) il trasferimento del bene in suo favore ex art. 2932 c.c. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda revocatoria perché proposta nei confronti di un soggetto non più esistente, senza citare i soci della società cancellata, e aveva considerato tardive una domanda di simulazione e una domanda di risoluzione del preliminare con restituzione della caparra, già oggetto di altro giudizio definito con sentenza passata in giudicato. In appello era stata dedotta la nullità, e non l'inesistenza, della notifica/citazione, con conseguente necessità di rinnovazione nei confronti dei soci; inoltre era stata contestata la tardività delle ulteriori domande e la condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione e aveva condannato l'appellante per abuso del processo. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: i primi quattro contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la qualificazione delle vizi processuali, il secondo anche sulla pretesa tardività delle domande ulteriori, il quarto sulla motivazione della sentenza d'appello; il quinto contro la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., deducendo che l'azione era volta solo alla tutela di un diritto sostanziale e non a un uso pretestuoso del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli inammissibili o comunque infondati per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare ha rilevato che la Corte territoriale aveva fondato la declaratoria di inammissibilità dell'appello sulla mancata specifica censura della ratio del Tribunale, che aveva dichiarato improcedibile la domanda revocatoria per essere stata proposta contro un soggetto estinto, e non per un vizio della notificazione in sé; ha inoltre osservato che le doglianze sulla domanda di simulazione e su quella di risoluzione non colpivano la ragione decisoria effettiva. È stato invece accolto il quinto motivo: la condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata ritenuta erronea perché l'attrice aveva agito per far valere il proprio diritto alla stipula del definitivo o l'impossibilità della sua esecuzione per fatto del promittente alienante, e tale iniziativa non integra di per sé un uso pretestuoso del processo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale statuizione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la domanda revocatoria era stata proposta per far dichiarare inefficaci gli atti di alienazione successivi in quanto pregiudizievoli del diritto della promissaria acquirente.
era stata proposta domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare per ottenere il trasferimento del bene.
richiamato nei motivi per sostenere la nullità e non l'inesistenza della citazione/notifica.
richiamato nei motivi per sostenere che il vizio della citazione avrebbe imposto la rinnovazione dell'atto.
richiamato nei motivi per sostenere la rinnovazione della notifica nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati.
invocato per denunciare omessa pronuncia e ultra petizione sulle domande di simulazione e risoluzione.
la Cassazione ha chiarito che la condanna aggravata presuppone abuso del processo, cioè esercizio pretestuoso dell'azione o della resistenza per ottenere un vantaggio ingiusto mediante il processo, e non la mera infondatezza della domanda.
Massime di principio
- L'inammissibilità del gravame può derivare dal fatto che l'appello non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza di primo grado: non è sufficiente reiterare la tesi già svolta se non si censura il concreto fondamento della decisione impugnata.
- Quando il primo giudice dichiara improcedibile una domanda perché proposta contro un soggetto estinto e non contro i soggetti che ne hanno assunto la posizione, la critica in appello deve misurarsi con tale ratio; non basta prospettare un vizio della notificazione se la decisione si fonda sull'erronea individuazione del destinatario della domanda.
- La deduzione di omessa pronuncia o di ultrapetizione richiede specificità e dimostrazione puntuale della doglianza, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico di non avere proposto una domanda che il giudice di merito abbia invece ritenuto introdotta.
- La rinuncia a una domanda già proposta deve risultare in modo inequivoco; la successiva conferma delle conclusioni può escludere che la rinuncia sia stata validamente effettuata.
- L'abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. non coincide con la mera soccombenza o infondatezza della domanda: occorre un uso pretestuoso dello strumento processuale finalizzato a conseguire un vantaggio ingiusto che altrimenti non sarebbe ottenibile.
- L'esercizio in giudizio di un diritto sostanziale, anche se fondato su argomentazioni giuridiche errate o maldestre, non integra di per sé abuso del processo, in assenza di elementi che rivelino un fine meramente pretestuoso o strumentale.
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