Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, da parte del giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune da società concessionarie della riscossione, poi succedutesi tra loro fino alla curatela fallimentare dell'ultima società. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla curatela e dal Comune, ritenendo che la domanda di primo grado fosse stata qualificata dal giudice di pace come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che tale qualificazione non fosse stata specificamente censurata, con conseguente formazione di giudicato interno; inoltre, nel testo allora vigente, l'art. 616 c.p.c. non consentiva l'appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente connessi, denunciando omessa decisione, vizio di motivazione, violazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., in relazione all'art. 949, comma 1, c.c., e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i ricorrenti originari avevano in realtà proposto una domanda di accertamento negativo della pretesa, che l'atto impugnato non era un'ordinanza-ingiunzione né un atto presupponente il ruolo esattoriale, e che il tribunale avrebbe erroneamente ricostruito d'ufficio una domanda diversa da quella proposta, oltre a rendere una motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fondato la decisione su una ratio decisiva non aggredita dal ricorrente, ossia la mancata impugnazione della qualificazione della domanda operata dal primo giudice, con conseguente giudicato interno sulla natura dell'azione. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva contrastato in modo pertinente l'affermazione secondo cui il giudice di pace aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione e che le censure sulla natura dell'atto e sull'asserita ultrapetizione non scalfivano tale ratio. È stata respinta anche la doglianza sulla motivazione apparente, perché la motivazione del tribunale è stata ritenuta comprensibile e riferibile al caso concreto, e la critica del ricorrente mirava in realtà a contestarne la soluzione nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione ha determinato il regime dell'impugnazione e il giudicato interno sulla natura dell'azione, se non specificamente censurata.
Nel testo ratione temporis applicabile non consentiva l'appello avverso la decisione resa sull'opposizione qualificata come opposizione all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 615 c.p.c. per contestare la qualificazione dell'azione e i limiti del giudizio.
Invocato dal ricorrente in relazione alla prospettazione di una domanda di accertamento negativo della pretesa.
Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione e dell'asserita sostituzione d'ufficio della domanda proposta.
La Corte richiama il principio di tipicità dei motivi di ricorso e la necessità di specificità e non promiscuità delle censure.
Viene evocato per affermare l'inammissibilità del ricorso quando i motivi non superano un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
Richiamato per la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Richiamato nei criteri ermeneutici per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato solo in via generale nel contesto della tassonomia, non come ratio specifica della decisione.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda compiuta dal giudice di merito deve essere specificamente censurata nell'impugnazione; in difetto, sulla qualificazione si forma giudicato interno e il motivo che la prescinda è inidoneo a scalfire la decisione.
- L'impugnazione deve essere proposta secondo il tipo di azione quale qualificata dal giudice di merito, a prescindere dalla diversa qualificazione che ne diano le parti, poiché l'interpretazione della domanda è riservata al giudice.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a qualificare la domanda o a svolgere la corretta sussunzione giuridica dei fatti dedotti, purché non attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se meramente apparente, ossia se non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non è invece deducibile il mero dissenso sulla soluzione adottata dal giudice di merito.
- La censura di legittimità deve essere specifica, pertinente e riferita alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una critica che colpisca argomenti secondari o questioni diverse non supera il vaglio di ammissibilità.
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