Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 1995 tra un ente gestore di canali e un comune per la conservazione e manutenzione di derivazioni, occupazioni e interferenze già concesse dal demanio statale. In relazione ai canoni demaniali patrimoniali per l'anno 2011, l'ente gestore aveva emesso ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 nei confronti del comune. Il comune aveva proposto opposizione; il giudizio era sfociato in una sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche che aveva annullato l'ingiunzione, rideterminato i canoni dovuti e accolto la ripetizione dei maggiori canoni versati fino al 2010. Successivamente l'ente gestore aveva promosso, dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, domanda di rettificazione ex art. 204 R.D. 1775/1933 e domanda di revocazione per dolo contro la sentenza del 2014, ma il TSAP le aveva dichiarate inammissibili per tardività. Nel ricorso per cassazione l'ente gestore ha censurato: 1) la decisione nella parte in cui aveva applicato alla rettificazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., sostenendo che l'art. 204 del testo unico acque non prevede alcun termine di decadenza e che non poteva operare il rinvio all'art. 208; 2) la decisione nella parte in cui aveva ritenuto intempestiva la revocazione, lamentando l'illegittimità dell'uso di un mutamento giurisprudenziale per introdurre decadenze processuali e contestando il rilievo officioso della tardività senza previo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla rettificazione, affermando che, in mancanza di un termine espresso nell'art. 204 R.D. 1775/1933, opera la norma di chiusura dell'art. 208 dello stesso testo unico, con rinvio formale al codice di rito vigente e quindi applicazione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; perciò la rettificazione proposta nel 2019 contro una sentenza del 2014 era tardiva. Ha giudicato infondata anche la doglianza sulla revocazione e sul rilievo officioso della tardività, osservando che la questione era di puro diritto processuale e poteva essere rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità per tardività delle domande e condannato la parte ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 204 R.D. 1775/1933
rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore
Rimedio speciale esperibile anche per extrapetizione, omessa pronuncia e disposizioni contraddittorie; in assenza di termine espresso non esclude l'applicazione della disciplina generale di chiusura.
art. 208 R.D. 1775/1933
Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del Codice di procedura civile
Norma di chiusura a rinvio formale o mobile al codice di procedura civile vigente; consente di applicare il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. alla rettificazione.
art. 327 c.p.c.
termine lungo di impugnazione
Applicabile, per effetto dell'art. 208 R.D. 1775/1933, alla rettificazione dinanzi ai giudici delle acque; determina la tardività della domanda proposta oltre sei mesi dalla sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di ragionevole durata del processo e certezza del diritto, a sostegno della necessità di un termine decadenziale per la rettificazione.
art. 101 c.p.c.
Evocato implicitamente nel tema del contraddittorio, ma escluso il suo rilievo perché la questione era di puro diritto processuale.
art. 360 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione del sistema delle impugnazioni e dei limiti del controllo di legittimità.
Massime di principio
- Nel procedimento davanti ai Tribunali delle acque pubbliche, quando un rimedio speciale non è assistito da un termine espresso, la lacuna va colmata attraverso la norma di chiusura del testo unico sulle acque, che rinvia al codice di procedura civile vigente.
- La rettificazione ex art. 204 R.D. 1775/1933 ha natura propriamente impugnatoria quando è diretta a far valere extrapetizione, omissione di pronuncia o disposizioni contraddittorie, e non può rimanere priva di un limite temporale, pena l'incompatibilità con certezza del diritto e ragionevole durata del processo.
- Il rinvio contenuto nell'art. 208 R.D. 1775/1933 è di tipo formale o mobile, sicché le norme processuali sopravvenute del codice vigente si applicano ai giudizi sulle acque, salvo disciplina speciale espressa.
- La tardività di un'impugnazione o di un rimedio processuale fondato su una regola di rito può essere rilevata d'ufficio dal giudice senza previa instaurazione del contraddittorio, quando la questione è di puro diritto e non richiede nuove allegazioni o attività difensive fattuali.
- Il principio dell'overruling tutela l'affidamento solo in presenza di un consolidato orientamento di legittimità, eventualmente delle Sezioni Unite, idoneo a costituire diritto vivente; non basta una prassi di merito per giustificare la conservazione degli effetti di un'interpretazione poi superata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00107/2023 del 04/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →