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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente della riscossione per il pagamento di somme iscritte a ruolo e non riversate relative a contributi previdenziali. L'agente aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado; in appello la decisione è stata riformata con revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 527, 528 e 529, della legge n. 228 del 2012. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione della disciplina del 2012 e dei parametri costituzionali e convenzionali, sostenendo che la normativa non potesse applicarsi a una cassa privata senza sovvenzioni pubbliche e che essa producesse una sostanziale espropriazione dei crediti senza indennizzo, incidendo anche sul legittimo affidamento; 2) violazione degli artt. 132, 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte d'appello assorbito altre questioni, in particolare l'asserito esaurimento dei rapporti relativi ai ruoli 1998-1999 e la perdita del diritto al discarico per mancato tempestivo invio delle comunicazioni di inesigibilità; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul punto della pretesa discontinuità delle proroghe normative dei termini di inesigibilità, che avrebbe precluso l'applicazione della legge del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per i crediti superiori a euro 2.000, la legge n. 228 del 2012 non estingue il credito ma incide solo sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione, lasciando ferma la possibilità per l'ente creditore di agire con l'ordinaria procedura. Ha inoltre escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale e di lesione dell'affidamento. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti infondati perché la disciplina delle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, per gli agenti pubblici della riscossione e per i rapporti trasferiti al gruppo Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stata oggetto di proroghe specifiche e ininterrotte, sicché non sussiste la soluzione di continuità prospettata dalla ricorrente né un'omessa pronuncia decisiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione altresì della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Per i ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999 prevede, per i crediti fino a 2.000 euro, l'annullamento automatico; per i crediti superiori a 2.000 euro disciplina il discarico e la comunicazione di esaurimento dell'attività di riscossione; per tutti i crediti rende inapplicabili gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.

  • art. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura privata della cassa previdenziale e l'inapplicabilità della disciplina contestata.

  • art. 3, 35, 36, 38, 42, 97 e 117 Cost.

    Invocati per censurare la pretesa espropriazione dei crediti, la lesione dell'affidamento e l'asserita disparità di trattamento; la Corte ha escluso i profili di illegittimità costituzionale prospettati.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del giusto processo e della parità delle armi; la Corte ha escluso che la normativa incidesse irragionevolmente sui giudizi in corso.

  • art. 19 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Disciplina il discarico per inesigibilità del concessionario; la Corte ha ritenuto che, per effetto della legge n. 228 del 2012, la sua applicazione sia esclusa per i crediti considerati.

  • art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norma della procedura di discarico richiamata quale parte del sistema reso inapplicabile dall'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012.

  • art. 59, comma 4-quater, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La Corte ha chiarito che la norma riguarda gli ex concessionari privati e le società private scorporate, non l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 18 L. 576/1980

    Indicata come base del sistema di riscossione dei contributi della Cassa Forense a mezzo ruolo.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato per ribadire che la riscossione dei contributi insoluti avviene mediante ruoli resi esecutivi e posti in riscossione secondo le regole delle imposte dirette.

  • art. 10 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per definire il ruolo come elenco dei debitori e dei relativi debiti, costituente titolo esecutivo.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988

    Norma del previgente sistema del 'non riscosso come riscosso', in cui il concessionario anticipava alla cassa le somme iscritte a ruolo.

  • artt. 75 e 77 d.P.R. n. 43/1988

    Richiamati per il c.d. diritto al discarico nel previgente sistema di riscossione.

  • art. 2 d.lgs. n. 37/1999

    Richiamato nella ricostruzione del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di riscossione.

  • art. 22 d.lgs. n. 112/1999

    Indicato per il nuovo obbligo del concessionario di riversare le somme riscosse.

  • art. 3, comma 12, d.l. n. 203/2005

    Richiamato nella sequenza delle proroghe specifiche dei termini di comunicazione di inesigibilità per gli agenti della riscossione pubblici.

  • art. 3, commi 24 e 25, d.l. n. 203/2005

    Richiamati per il trasferimento dei rapporti ai soggetti del gruppo Equitalia e per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre la pretesa carenza di motivazione/erroneo assorbimento.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi processuali dedotti nel secondo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre l'omessa pronuncia sulla questione della continuità delle proroghe.

Massime di principio

  • La legge n. 228 del 2012, per i ruoli anteriori al 31 dicembre 1999, non estingue il credito dell'ente creditore quando l'importo è superiore a 2.000 euro, ma incide sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione; resta ferma la possibilità di agire con gli ordinari strumenti di tutela.
  • L'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, prevista dall'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, non integra di per sé un'espropriazione senza indennizzo né una lesione costituzionalmente rilevante dell'equilibrio finanziario dell'ente creditore quando il credito sottostante permane.
  • Non sussiste violazione del legittimo affidamento se l'intervento normativo si inserisce in un percorso di riforma della riscossione avviato da tempo e non costituisce una misura improvvisa e isolata rispetto al quadro regolatorio preesistente.
  • Le proroghe dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità vanno distinte tra proroghe generiche, riferite ai vecchi concessionari privati e alle società scorporate, e proroghe specifiche, riferite agli agenti pubblici della riscossione e ai soggetti del gruppo Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione; solo per la prima categoria può porsi un problema di soluzione di continuità.
  • La disciplina della continuità o discontinuità delle proroghe non è invocabile nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione se la sequenza normativa applicabile ai soggetti pubblici è stata ininterrotta.
  • Quando la motivazione di merito assorbe correttamente questioni che risultano logicamente subordinate, non è configurabile un'omessa pronuncia se la questione dedotta non è decisiva alla luce della corretta qualificazione del regime normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoGiudicato

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