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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35563/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda due giudizi riuniti promossi da un avvocato per far dichiarare insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, in relazione all'attività libero-professionale svolta negli anni 2009 e 2010. Il professionista sosteneva di non essere tenuto all'iscrizione perché non avrebbe superato la soglia reddituale utile oppure, comunque, perché il superamento di Euro 5.000 non basterebbe a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha invece ritenuto dovuta la contribuzione, valorizzando il reddito professionale superiore a Euro 5.000 e negando la prescrizione dei contributi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre i limiti del devoluto, poiché l'appello dell'INPS avrebbe riguardato solo una delle annualità; 2) violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995 e dell'art. 18 D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che il reddito superiore a Euro 5.000 non comporterebbe automaticamente l'obbligo contributivo e che l'INPS non avrebbe provato l'abitualità della professione; 3) violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo la formazione del giudicato interno sulla prescrizione, l'irrilevanza dei D.P.C.M. di differimento dei termini di versamento e l'illegittimità delle sanzioni in difetto di dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di adeguata trascrizione dell'atto di appello, necessari per denunciare un error in procedendo. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per il professionista iscritto ad albo che eserciti abitualmente, ancorché non esclusivamente, una professione produttiva di redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento; il superamento della soglia di Euro 5.000 rileva ai fini dell'obbligo anche per attività autonome occasionali. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, e che i D.P.C.M. di differimento hanno natura regolamentare e incidono sul dies a quo; inoltre, le doglianze sulle sanzioni sono state reputate generiche. Le spese sono state compensate integralmente, ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è inammissibile se non è supportata dalla specifica riproduzione degli atti necessari a verificare l'asserito ultrapetitum.

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciati nei motivi di ricorso, ma non esonera dagli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    richiede la specifica indicazione dei fatti processuali e la trascrizione degli atti rilevanti, anche quando si deducano errores in procedendo.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per determinati lavoratori autonomi e professionisti.

  • art. 18 D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dal ricorrente in tema di contribuzione; la Corte non ne accoglie l'interpretazione proposta.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; per i contributi dovuti alla Gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

    conferma che il dies a quo della prescrizione è la data di scadenza del versamento, non la dichiarazione fiscale.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    i versamenti a saldo e acconto dei contributi agli enti previdenziali seguono i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti rientranti nelle condizioni ivi previste; tale differimento rileva ai fini della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha differito al 6 luglio 2011 il termine di pagamento dei contributi relativi al 2010; anche tale differimento incide sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    è richiamato come base di emanazione dei D.P.C.M. di differimento dei termini di versamento.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto, in caso di rigetto, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo deve comunque rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: la parte deve indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti, affinché la Corte possa verificare ex actis la fondatezza della censura.
  • Per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività sia svolta in modo abituale, anche se non esclusivo, e produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • Il superamento della soglia di Euro 5.000 è rilevante ai fini dell'obbligo contributivo anche per attività autonome occasionali, quale presupposto dell'iscrizione alla Gestione separata.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine in cui il contributo doveva essere versato, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un mero adempimento dichiarativo e non costitutivo del credito contributivo.
  • I provvedimenti che differiscono i termini di versamento, quando emanati in funzione attuativa o integrativa della legge, possono incidere sul dies a quo della prescrizione contributiva.
  • Le doglianze formulate in modo generico su voci accessorie, come le sanzioni, non sono scrutinabili in cassazione se non sorrette da specifiche allegazioni e deduzioni.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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