Cassazione Civile, Ordinanza n. 37441/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto solo parzialmente il suo appello contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva contestato, previo p.v.c. della Guardia di Finanza, l'indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e l'indebita detrazione IVA, oltre alle sanzioni, in relazione a fatture emesse da associazioni sportive ritenute fittizie e relative a prestazioni pubblicitarie soggettivamente inesistenti; inoltre aveva recuperato costi per pubblicità ritenuti non inerenti e costi riqualificati come spese di rappresentanza. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di giudicato esterno riferita a una precedente decisione concernente l'annualità 2006; con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla disciplina IVA per avere la CTR invertito l'onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito non avesse esaminato adeguatamente le doglianze e non avesse spiegato l'iter logico-giuridico della decisione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR, decidendo nel merito la controversia, aveva implicitamente rigettato l'eccezione di giudicato esterno. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente; nel caso concreto la CTR si era attenuta a tali principi, avendo ritenuto, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che l'Ufficio avesse assolto il proprio onere probatorio e che la società dovesse sapere dell'illecito. È stata inoltre esclusa la motivazione apparente, poiché la ratio decidendi risultava chiara. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'eccezione di giudicato esterno può ritenersi implicitamente respinta quando il giudice decide la causa nel merito, rendendo incompatibile una decisione favorevole sull'eccezione stessa.
art. 111 Cost.
La censura di nullità per motivazione deve misurarsi con l'effettiva intelligibilità della decisione; non ricorre vizio quando la ratio decidendi è ricostruibile.
Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti l'onere della prova grava sull'Amministrazione quanto alla fittizietà del fornitore e alla conoscenza/conoscibilità della frode, con possibile spostamento dell'onere sul contribuente per la prova contraria della diligenza adottata.
La detrazione IVA è negabile se l'operazione fatturata è soggettivamente inesistente e il contribuente era o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.
La disciplina della fatturazione non consente il riconoscimento della detrazione quando la fattura si riferisce a operazioni inesistenti.
L'accertamento IVA può fondarsi su elementi presuntivi oggettivi e specifici idonei a dimostrare l'illecito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/92
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile; il vizio è escluso se il percorso logico-giuridico emerge chiaramente.
La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo quando la decisione non consenta di comprendere la ragione della statuizione.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento del giudice, senza necessità di un'esposizione analitica di tutte le doglianze.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure sull'imponibilità/detraibilità dei costi, senza che la Corte ravvisi violazione.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito decide la controversia in modo incompatibile con l'accoglimento della questione preliminare, determinando un rigetto implicito dell'eccezione non espressamente esaminata.
- In tema di IVA, se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare con elementi oggettivi e specifici la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del destinatario della fattura.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di partecipare all'evasione.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente in presenza di una frode fiscale soggettiva.
- La nullità per motivazione apparente è esclusa quando dalla sentenza sia comunque ricostruibile la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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