Cassazione Civile, Ordinanza n. 32721/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Deduceva otto motivi: difetto di motivazione della decisione di appello; nullità delle notifiche delle cartelle poste a base del preavviso per irregolarità nelle relate e per asserito mancato rispetto della procedura in caso di irreperibilità; violazione del principio di autosufficienza del ricorso; omessa valutazione del giudicato interno e della documentazione prodotta; omesso esame dell’asserita mancanza di deposito delle notifiche di sei cartelle e della prescrizione; omessa considerazione dell’assenza dell’intimazione di pagamento; violazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 perché sarebbe stato trasmesso al conservatore solo l’estratto di ruolo; omessa valutazione di una sentenza di altro giudice su fattispecie analoga. La resistente replicava con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque spiegato le ragioni del rigetto, valorizzando la ritualità delle notifiche ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e la fede privilegiata degli avvisi di ricevimento, non superata da querela di falso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e difetto di autosufficienza, rilevando che l’eccezione di inesistenza non consente di far entrare nel thema decidendum ogni vizio della notificazione e che mancava la trascrizione/riproduzione delle relate. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva alcuna ratio decidendi. Il quarto e il quinto sono stati dichiarati inammissibili in ragione della genericità delle censure e del regime della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre, la questione della prescrizione è stata ritenuta irrilevante a fronte di cartelle ritenute ritualmente notificate e non opposte. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 è procedura alternativa all’esecuzione forzata e non richiede la previa intimazione ex art. 50, comma 2, dello stesso decreto. Il settimo è stato respinto perché riferito a un provvedimento non oggetto del giudizio. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata indicazione della sua deduzione in appello. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
le censure di legittimità sono scrutinabili solo se specifiche e riferite alle rationes decidendi; i motivi ex n. 5 non sono proponibili in presenza dei limiti derivanti dalla doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 111 Cost.
la motivazione deve essere effettiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR.
art. 118 Cost.
richiamato dalla ricorrente per denunciare un difetto di motivazione, ma ritenuto non violato dalla CTR.
art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006
richiamato in relazione alla disciplina delle notifiche, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
invocato per sostenere l’irregolarità delle notifiche, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica e non autosufficiente.
la notifica delle cartelle nelle forme previste da questa norma è stata ritenuta rituale; gli avvisi di ricevimento hanno valore fidefacente salvo querela di falso.
l’iscrizione ipotecaria è una procedura alternativa all’esecuzione forzata e può essere eseguita anche senza previa intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2.
art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973
la previa intimazione di pagamento è necessaria per l’espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella, ma non per l’iscrizione ipotecaria.
in caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi della notificazione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare quali atti sono viziati, quando la questione è stata sollevata e deve trascrivere o riprodurre le parti essenziali delle relate di notifica.
- L’eccezione di inesistenza della notificazione non rende automaticamente scrutinabili tutti i possibili vizi del procedimento notificatorio: occorre una puntuale allegazione del vizio concretamente dedotto.
- Gli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite nelle forme previste dall’art. 26 d.P.R. 602/1973 hanno valore fidefacente, superabile solo con querela di falso.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata in senso proprio e può essere attivata senza la previa intimazione di pagamento prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.
- Una censura in cassazione deve colpire una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si confronta con la motivazione effettiva, è inammissibile.
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