Cassazione Civile, Ordinanza n. 15042/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato alcuni silenzi-rifiuto su istanze di rimborso IVA relative ai periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006. La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento fondato su PVC, con cui era stata contestata l’indebita detrazione dell’IVA relativa a rimborsi forfetari per danni su veicoli acquistati da fornitori automobilistici e poi noleggiati, nell’ambito di contratti con clausole di buy back. L’accertamento era stato definito con adesione. La contribuente sosteneva che il rimborso richiesto non mirasse a rimettere in discussione l’adesione, ma a recuperare l’IVA indebitamente versata dal fornitore all’Erario a fronte di prestazioni di natura risarcitoria; deduceva anche la violazione del principio di neutralità IVA, invocava il termine biennale di rimborso e, in via subordinata, chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE. Con il terzo motivo lamentava inoltre la formazione di un giudicato interno sul difetto di legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all’Erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, una volta definito l’accertamento con adesione, è preclusa ogni impugnazione diretta o surrettizia dei rapporti tributari sottostanti: anche la domanda di rimborso relativa alla medesima vicenda è improponibile, poiché inciderebbe sull’intangibilità della pretesa erariale definita. Ha aggiunto che la contribuente, in sostanza, cercava di far valere una pretesa riconducibile al rapporto di rivalsa verso il fornitore, ma tale pretesa non può essere fatta valere nei confronti dell’Erario, perché il rapporto di imposta e il rapporto di rivalsa sono distinti e il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta non coincide con quello obbligato in rivalsa. Ha escluso anche la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la compatibilità del sistema con i principi di neutralità ed effettività. Il terzo motivo è stato reputato infondato, in quanto non era formatosi alcun giudicato interno sul punto, e comunque la questione era sovrapponibile a quella decisa in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio di falsa applicazione di legge dedotto nei primi due motivi
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
norma evocata per la censura di violazione di legge e nullità processuale nel terzo motivo
art. 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato dal ricorrente per sostenere che la definizione con adesione non impedirebbe la domanda di rimborso; la Corte ne afferma invece l’effetto di intangibilità della pretesa definita
art. 8 d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177
richiamato insieme all’art. 2 d.lgs. n. 218/1997 a sostegno della tesi del ricorrente
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità della domanda di rimborso nel termine biennale
art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto del diritto al rimborso
richiamato come parametro della dedotta formazione di giudicato interno
richiamato per la dedotta violazione del giudicato interno
art. 267 TFUE
evocato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta manifestamente infondata
richiamato dalla Corte in via qualificatoria per escludere che la contribuente potesse agire sostanzialmente in surrogazione del fornitore nel processo tributario
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L’accertamento definito con adesione rende intangibile non solo l’accordo raggiunto sulle somme versate, ma anche la pretesa tributaria originaria oggetto di definizione; di conseguenza, non sono proponibili domande di rimborso che, nella sostanza, mirino a rimettere in discussione quell’accertamento.
- Se la domanda di rimborso, pur formalmente rivolta all’Erario, trae fondamento dalla stessa vicenda già definita con adesione e incide sull’assetto impositivo accertato, essa costituisce una surrettizia impugnazione dell’accertamento ed è quindi preclusa.
- Nel sistema IVA occorre distinguere il rapporto di imposta, che intercorre tra fornitore ed Erario, dal rapporto di rivalsa tra fornitore e cessionario/cliente: il soggetto che ha sopportato l’addebito in rivalsa non può far valere verso l’Erario pretese spettanti al fornitore nel rapporto tributario.
- L’eventuale tutela del cessionario che abbia sopportato un addebito IVA non dovuto si colloca sul piano civilistico della ripetizione verso il fornitore, non sul piano del rimborso fiscale diretto verso l’Amministrazione finanziaria.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è infondata quando la giurisprudenza unionale già riconosce la compatibilità, con i principi di neutralità ed effettività, di un sistema che riserva al prestatore il rimborso dell’IVA indebitamente versata e al destinatario l’azione civilistica verso il prestatore.
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