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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09699/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva presentato la dichiarazione IRAP per un anno d'imposta e, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, era stata emessa cartella di pagamento per omesso versamento di acconti e saldo, con recupero dell'imposta, sanzioni e interessi. Dopo la comunicazione di irregolarità la società aveva rateizzato il dovuto e pagato la prima rata, ma la mancata corresponsione delle rate successive aveva determinato la decadenza dalla rateizzazione e l'iscrizione a ruolo. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo il difetto di colpevolezza; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio limitatamente a sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; 2) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dello Statuto del contribuente, per avere la CTR riconosciuto l'esimente della forza maggiore/incolpevolezza sulla base della asserita illiquidità della società dovuta all'inadempimento di un ente pubblico debitore; 3) violazione della disciplina degli interessi sui tributi iscritti a ruolo, perché la CTR aveva escluso anche gli interessi ritenendo operante la forza maggiore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza di merito era affetta da motivazione apparente e da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da impedire di ricostruire la ratio decidendi. Ha considerato fondati anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che la forza maggiore, in materia tributaria, richiede sia un elemento oggettivo sia uno soggettivo, non potendo essere desunta automaticamente dalla mera illiquidità del debitore, e che comunque gli interessi sulle imposte dovute ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 hanno natura corrispettiva e decorrono automaticamente, senza che la forza maggiore possa escluderne la debenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché si uniformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della necessaria motivazione della sentenza e del controllo sulla decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca del tutto la motivazione o questa è solo apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al vizio motivazionale e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per il regime della responsabilità e dell'elemento soggettivo nelle sanzioni tributarie.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    La CTR aveva applicato l'ipotesi di non punibilità per forza maggiore; la Cassazione ha censurato l'erronea applicazione dei presupposti.

  • art. 10, comma 2, L. n. 212/2000

    Richiamato tra le disposizioni invocate a tutela del contribuente incolpevole.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Censura per violazione di legge sostanziale in tema di sanzioni e interessi.

  • art. 20 d.P.R. n. 602/1973

    "Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo"

    Gli interessi sulle imposte iscritte a ruolo decorrono automaticamente per il solo ritardo nel versamento e hanno natura corrispettiva.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato come norma generale sulla produzione automatica degli interessi su somme liquide ed esigibili.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, ovvero contiene affermazioni tra loro inconciliabili che rendono la decisione obiettivamente incomprensibile.
  • In materia di sanzioni tributarie, l'esimente della forza maggiore richiede non solo un evento oggettivamente anomalo ed estraneo al contribuente, ma anche la prova che il soggetto si sia diligentemente premunito contro le conseguenze dell'evento, senza poterle evitare con misure appropriate e senza sacrifici eccessivi.
  • La mera illiquidità del contribuente o il mancato incasso di crediti verso terzi, anche se verso soggetti pubblici, non vale di per sé a escludere la responsabilità per l'omesso pagamento del tributo, trattandosi di rischio imprenditoriale salvo specifiche previsioni di compensazione legale.
  • Gli interessi dovuti sulle imposte liquidate, controllate o iscritte a ruolo hanno natura corrispettiva e decorrono automaticamente per il ritardo nel pagamento; la forza maggiore può incidere sulla punibilità delle sanzioni, ma non esclude, di regola, la debenza degli interessi.
  • Quando la sentenza di merito è cassata per motivazione apparente, le ulteriori censure di merito possono essere comunque esaminate e, se fondate, confermano la necessità di rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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