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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23757/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 con cui il Comune recuperava l'imposta asseritamente non versata, per complessivi euro 34.347, in relazione a otto unità immobiliari di proprietà della società, qualificate dall'ente come aree fabbricabili. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo, da un lato, che l'avviso fosse carente di motivazione perché non indicava per ciascuna particella indice di edificabilità, volumetria, oneri e criteri di stima; dall'altro, che i terreni non fossero edificabili in quanto privi di potenzialità edificatoria, anche sulla base del certificato di destinazione urbanistica. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e dell'art. 5 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato mediante richiamo a una nota tecnica e a una tabella contenente i parametri e il procedimento analitico-matematico di stima; 2) violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 504/1992 e dell'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006, deducendo che la qualificazione di area fabbricabile dipende dalla sola previsione del PRG adottato, e che la presenza di vincoli o minore potenzialità edificatoria incide solo sul valore venale, non sulla soggezione all'ICI. La società resistette con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato su entrambi i motivi. Ha escluso l'inammissibilità eccepita dalla società, osservando che i motivi erano specifici e autosufficienti. Sul primo motivo ha affermato che la motivazione dell'avviso era sufficiente perché rinviava a una nota tecnica identificata per data e numero di protocollo, atto che la contribuente poteva agevolmente conoscere; inoltre, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati non conosciuti o non conoscibili dal contribuente, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale e, più in generale, gli atti richiamati conosciuti o conoscibili con ordinari strumenti informativi. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che, in tema di ICI, l'edificabilità va desunta dalla qualificazione urbanistica attribuita dal PRG adottato dal Comune, mentre approvazione regionale e strumenti attuativi non sono condizioni costitutive; i vincoli o le destinazioni che limitano concretamente l'edificabilità incidono solo sulla determinazione del valore venale e della base imponibile, non escludono la natura edificabile dell'area, salvo ipotesi di divieto assoluto di edificazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'atto è sufficientemente motivato quando richiami in modo specifico documenti tecnici o atti presupposti conoscibili dal contribuente, consentendogli di comprendere il criterio logico e matematico seguito dall'ufficio; l'obbligo di allegazione non opera per gli atti già conosciuti o comunque agevolmente conoscibili.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione è limitato ai soli documenti non conosciuti né altrimenti conoscibili dal destinatario; non si estende agli atti generali soggetti a pubblicità legale, né agli atti specificamente identificati che il contribuente può reperire con ordinari strumenti informativi.
  • Ai fini ICI, la nozione di area fabbricabile va desunta dalla classificazione urbanistica risultante dal PRG adottato dal Comune, essendo irrilevante, per la qualificazione del bene, la mancata approvazione regionale o la mancata adozione di strumenti attuativi.
  • Vincoli urbanistici, destinazioni a servizi pubblici o altre limitazioni della potenzialità edificatoria non escludono la soggezione all'ICI come area fabbricabile; essi incidono soltanto sul valore venale del bene e quindi sulla base imponibile, salvo il caso di divieto assoluto di edificazione.
  • Quando il giudice di merito escluda l'edificabilità sulla base di un certificato urbanistico, deve confrontarsi con il contenuto effettivo del certificato e con la distinzione tra vincoli che eliminano la vocazione edificatoria e vincoli che la comprimono soltanto; in difetto, la decisione è censurabile per errore di diritto sulla nozione di area fabbricabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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