Cassazione Civile, Sentenza n. 8713/2020 del 11/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato, per l’anno d’imposta 1998, maggiori redditi ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello e confermato la decisione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi, contestando sia la regolarità del procedimento sia l’affermazione che la costituzione in giudizio avesse sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, anche rispetto alla decadenza dal potere impositivo. Ha inoltre contestato gli accertamenti sulla residenza e sulle modalità della notifica. Con il secondo motivo ha dedotto insufficiente motivazione circa la divergenza tra domicilio fiscale e residenza anagrafica e circa la preferenza accordata alla documentazione dell’Ufficio. Con il terzo ha censurato, per violazione di legge e vizio motivazionale, la conclusione circa la sussistenza dei presupposti impositivi dell’Irap e dell’Iva e dell’autonoma organizzazione, sostenendo che l’attività professionale nel periodo considerato fosse episodica e contestando la valutazione degli elementi probatori.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: i giudici di merito avevano accertato la regolarità del procedimento notificatorio, svolto dapprima presso il domicilio fiscale e la residenza e poi, dopo i tentativi infruttuosi presso il destinatario e i familiari, mediante le modalità risultanti dagli atti e dalla relata. La Corte ha precisato che la notificazione dell’atto impositivo è condizione integrativa di efficacia e che la nullità o l’inesistenza della notifica può essere sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente impugni l’atto prima della scadenza del termine per l’esercizio del potere impositivo; tuttavia, la dedotta decadenza non era stata eccepita nei giudizi di merito, sicché la relativa questione era inammissibile. Il secondo motivo è infondato: la sentenza regionale aveva illustrato la sequenza dei tentativi e delle modalità di notifica; la contestazione della residenza e delle circostanze fattuali non poteva essere riesaminata come violazione di legge, mentre la relata costituiva il riferimento per verificare la ritualità della notificazione. Il terzo motivo è inammissibile nelle censure che miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; per il resto, la motivazione regionale aveva valorizzato la consistenza documentale e informatica dell’attività professionale, da cui aveva desunto che essa fosse abituale e continuativa e che ricorresse un’organizzazione autonoma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle entrate non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
la notificazione degli atti d’imposizione tributaria non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività) e, come le Sezioni Unite hanno chiarito, tanto la nullità, quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non rileva ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (dal richiamo operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, deriva l’applicazione del regime processual-civilistico delle nullità e delle relative sanatorie, ex art. 156 c.p.c.) per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo
La nullità o l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario lo impugna prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del potere impositivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
dal richiamo operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, deriva l’applicazione del regime processual-civilistico delle nullità e delle relative sanatorie, ex art. 156 c.p.c.
Il richiamo dell’art. 60 al regime delle notificazioni processuali comporta l’applicazione delle relative regole di nullità e sanatoria, incluso il raggiungimento dello scopo nei limiti precisati dalla Corte.
Così argomentando i secondi giudici hanno dato conto, dunque, di come la notifica sia avvenuta nella tassativa successione preferenziale delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.
La verifica della ritualità della notificazione deve considerare la successione delle persone alle quali l’atto può essere consegnato secondo l’art. 139 c.p.c.; nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato che i tentativi presso le persone di famiglia erano stati infruttuosi.
e che, solo in esito alle infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, si è fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c. con il deposito dell’atto presso la casa comunale.
Il ricorso alla procedura di notificazione prevista dall’art. 140 c.p.c. è giustificato, nel caso considerato, dopo le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
A fronte della puntuale verifica compiuta dal giudice di merito, la questione della effettiva residenza anagrafica del contribuente – se fosse o meno effettivamente residente in Scanno (AQ), e dei conseguenti effetti della notifica effettuata con il deposito presso la casa comunale – che pur tanta occupa nelle deduzioni del primo motivo di ricorso (v. pagg. 18-25), non è censurabile in questa sede perchè riguarda le modalità di effettuazione del procedimento notificatorio che implica un apprezzamento di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità e che, al più, avrebbe potuto essere censurato sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non, invece, di violazione di legge come dedotto dal ricorrente
La contestazione delle circostanze concrete relative alle modalità della notificazione investe un apprezzamento di fatto e non può essere proposta in Cassazione come violazione di legge; l’eventuale censura avrebbe dovuto essere formulata, ricorrendone i presupposti, sotto il profilo del vizio motivazionale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. b)
Va da sè che l’esistenza dell’attività di avvocato, abituale ed implicante un grosso volume d’affari (così come accertato nel giudizio di merito), abbia portato i giudici d’appello a ritenere l’attribuzione in capo all’avvocato stesso di un’organizzazione autonoma e non dipendente che legittima passivamente il professionista
Nel caso deciso, l’attività professionale abituale e caratterizzata da un rilevante volume d’affari è stata ritenuta, sulla base degli accertamenti di merito, idonea a giustificare la conclusione circa la sussistenza di un’organizzazione autonoma rilevante ai fini Irap.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
La disposizione è richiamata nella rubrica del primo motivo, ma la Corte non ne offre un’applicazione o interpretazione autonoma nel ragionamento decisorio.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 10, comma 1-quater
La Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, senza sviluppare un’interpretazione della disposizione.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 10, comma 1-bis
La disposizione è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, senza un’autonoma interpretazione.
La sentenza non applica né interpreta questa norma.
La disposizione è menzionata nella rubrica del primo motivo, ma non è oggetto di applicazione o interpretazione da parte della Corte.
art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è menzionata nella rubrica del primo motivo, ma non è oggetto di applicazione o interpretazione da parte della Corte.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto impositivo costituisce condizione integrativa di efficacia, non requisito della sua esistenza o del suo perfezionamento; la nullità o l’inesistenza della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo se l’atto è impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine per l’esercizio del potere impositivo.
- La questione della decadenza dal potere impositivo, dedotta come conseguenza dell’invalidità della notificazione, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione se non è stata eccepita nei giudizi di merito.
- La contestazione delle circostanze fattuali relative alla residenza del destinatario e alle modalità concrete della notificazione non è scrutinabile come violazione di legge in Cassazione; deve essere proposta mediante il pertinente vizio motivazionale, se ne ricorrono i presupposti.
- La valutazione della documentazione e degli elementi fattuali dai quali il giudice di merito ha desunto l’abitualità e la continuità dell’attività professionale e la sussistenza di un’organizzazione autonoma non può essere sostituita in Cassazione da una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8716/2020 del 11/05/2020
- Sentenza civile · 11 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8714/2020 del 11/05/2020
- Sentenza civile · 11 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8715/2020 del 11/05/2020
- Sentenza civile · 11 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8717/2020 del 11/05/2020
- Sentenza civile · 11 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8719/2020 del 11/05/2020
- Sentenza civile · 11 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8718/2020 del 11/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →