Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8719/2020 del 11/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un accesso agli sportelli dell’agente della riscossione, l’amministratore del condominio apprese che il Comune aveva iscritto a ruolo a carico del condominio crediti TARSU relativi ai ruoli nn. 2001/016043, 2002/014541, 2003/013690 e 2005/000540, per complessivi Euro 20.758,63, oltre accessori. Con istanza notificata il 14 febbraio 2013, il condominio chiese al Comune lo sgravio, sostenendo che i crediti erano prescritti per decorso del termine quinquennale dopo la notifica delle cartelle. Il Comune rigettò l’istanza con atto pervenuto il 3 aprile 2013, affermando che le contestazioni relative ai crediti delle cartelle notificate dovevano essere rivolte all’agente della riscossione. Il condominio impugnò il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia riformò la decisione e dichiarò inammissibile il ricorso: ritenne che l’impugnazione del diniego eludesse il termine di sessanta giorni per contestare le cartelle e che il legittimato passivo fosse l’agente della riscossione. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, il condominio dedusse: 1) violazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, perché l’oggetto dell’impugnazione era il diniego di sgravio e non vizi delle cartelle; 2) violazione dell’art. 21, comma 1, del medesimo decreto, contestando che il ricorso fosse tardivo per essere stata la conoscenza degli estratti di ruolo acquisita oltre sessanta giorni prima; 3) violazione dell’art. 10, sostenendo che il Comune, autore del diniego e titolare del credito, era legittimato passivo; 4) violazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., chiedendo l’accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti TARSU o, in subordine, di quelli relativi alle cartelle notificate il 10 dicembre 2001 e il 7 agosto 2002, e chiedendo in subordine la cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i quattro motivi, strettamente connessi. Ha chiarito che il condominio non contestava vizi originari delle cartelle o del procedimento impositivo, né cercava di riaprire il termine per impugnarle: deduceva invece una prescrizione maturata successivamente, per l’inerzia nel recupero dei crediti. Il diniego di sgravio è impugnabile dinanzi al giudice tributario e consente, nel processo tributario di tipo impugnatorio, di introdurre la domanda di accertamento della prescrizione sopravvenuta. Per i crediti TARSU vale il termine quinquennale dell’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.; l’inoppugnabilità delle cartelle non equivale al giudicato e non trasforma il termine in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c. La legittimazione passiva spettava al Comune, quale ente impositore e autore del diniego. L’eventuale difficoltà del Comune nel reperire gli atti interruttivi non escludeva tale legittimazione: il Comune poteva richiederli all’agente della riscossione, qualificato dalla Corte come mandatario senza rappresentanza, oppure chiederne la chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza regionale, annullato il diniego di sgravio e dichiarato prescritti i crediti TARSU portati dai quattro ruoli e dalle relative cartelle, senza necessità di rinvio. Ha compensato le spese del giudizio di appello e condannato il Comune alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700 per onorari, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    La giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest’ultimo (cfr. Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011).

    L’art. 19 va interpretato estensivamente: è impugnabile davanti al giudice tributario anche il diniego di sgravio, in quanto atto che incide negativamente sulla posizione del contribuente nei rapporti tributari.

  • art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    La CTR è incorsa in un palese equivoco nell’affermare che il condominio, impugnando il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli portanti i crediti TARSU prescritti, tenta di eludere il termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate.

    Il termine per impugnare la cartella non rende tardiva l’impugnazione di un successivo diniego di sgravio quando la contestazione riguarda la prescrizione maturata dopo la notifica e non vizi originari della cartella.

  • art. 10 D.Lgs. n. 546/1992

    Infine, coglie nel segno il condominio quando deduce che, essendo l’atto da esso impugnato un diniego di sgravio dei ruoli, chiesto per l’avvenuta prescrizione dei crediti da essi portati (prima ancora che dalle cartelle di pagamento emesse sulla base di quei ruoli), legittimato passivo dell’azione di annullamento (e di accertamento della prescrizione) è solo l’ente impositore (nella specie, il Comune di Milano).

    Nell’azione diretta a impugnare il diniego di sgravio e ad accertare la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, è legittimato passivo l’ente impositore che ha emesso il diniego.

  • art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    In disparte, infatti, la considerazione che il rapporto di affidamento esistente tra il Comune e il suo agente della riscossione configura quest’ultimo come una sorta di mandatario senza rappresentanza, al quale l’ente impositore potrebbe sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti necessari per difendersi in giudizio, il Comune avrebbe comunque potuto chiedere di chiamare in giudizio l’agente della riscossione, sulla base del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3, arinchè fosse accertata, anche nei suoi confronti, ed anche al fine di stigmatizzare una sua responsabilità in merito, l’inesistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti affidati al suo recupero.

    L’ente impositore può chiedere la chiamata in giudizio dell’agente della riscossione per accertare anche nei suoi confronti l’eventuale mancanza di atti interruttivi e valutare una sua responsabilità; la disponibilità degli atti in capo all’agente non sposta per questo la legittimazione passiva rispetto all’impugnazione del diniego.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    Quanto al termine di prescrizione dei crediti per TARSU, questa Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando l’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass., n. 4283/20:10; Cass., n. 24679/2011).

    I crediti per TARSU si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

  • art. 2953 c.c.

    E’ stato anche affermato che l’art. 2953 c.c., in tema di prescrizione decennale dell’actio iudicati, si applica solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato, con evidente impossibilità di sua applicazione ai crediti portati da cartelle inoppugnabili, non potendo equipararsi la loro irretrattabilità agli effetti del giudicato, discendenti solo da un provvedimento giurisdizionale contenzioso irrevocabile.

    La prescrizione decennale dell’actio iudicati opera soltanto per crediti accertati con sentenza di condanna passata in giudicato; la mancata impugnazione della cartella non è equiparabile al giudicato e non converte il termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Il diniego di sgravio è impugnabile davanti al giudice tributario quando incide negativamente sulla posizione del contribuente; nel processo tributario, strutturato come processo impugnatorio, la sua impugnazione è lo strumento per introdurre la domanda di accertamento della prescrizione maturata dopo la formazione e la notifica degli atti di riscossione.
  • L’impugnazione del diniego di sgravio per prescrizione sopravvenuta del credito non equivale all’impugnazione tardiva della cartella quando non si deducono vizi originari della cartella o del procedimento impositivo.
  • I crediti TARSU sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.; l’inoppugnabilità della cartella non produce gli effetti del giudicato e non determina la conversione del termine in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c.
  • Quando si impugna il diniego di sgravio richiesto per prescrizione del credito iscritto a ruolo, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore che ha emesso il diniego. La possibile disponibilità presso l’agente della riscossione di documenti relativi ad atti interruttivi non modifica tale legittimazione: l’ente può procurarsi gli atti o chiedere la chiamata in giudizio dell’agente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.