Cassazione Civile, Sentenza n. 8717/2020 del 11/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
L’agente della riscossione, per conto del Comune, notificò alla contribuente una cartella di pagamento di euro 440,88 per TARSU relativa al 2007. La contribuente impugnò la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, contestando la pretesa tributaria; il ricorso fu rigettato. In appello, oltre a riproporre le contestazioni sulla pretesa, dedusse per la prima volta l’inesistenza giuridica della notificazione della cartella. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 155/1/13 depositata il 24 giugno 2013, rigettò l’appello, dichiarando inammissibile il nuovo motivo sulla notificazione e ritenendo non provata l’inutilizzabilità dell’immobile e la mancanza dell’allaccio alla rete idrica, invocate per l’esenzione dalla TARSU. In cassazione la contribuente ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il Comune, non avendo contestato in appello l’inesistenza della notificazione, avrebbe dovuto determinare l’accoglimento del motivo in applicazione della non contestazione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l’inesistenza della notificazione fosse rilevabile d’ufficio e deducibile per la prima volta in appello e contestando, nel merito, la sufficienza della notificazione eseguita mediante raccomandata postale ordinaria in assenza di una rituale relata; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione all’onere di provare l’inutilizzabilità dell’immobile e l’assenza dell’allaccio idrico; con il quarto ha denunciato violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, insistendo sulle medesime questioni probatorie.
La decisione
La Corte ha rilevato che il Comune, parte nei gradi di merito, non era stato evocato in cassazione e che, trattandosi di causa inscindibile, sarebbe stata necessaria l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Ha tuttavia ritenuto di poter decidere nel merito, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, perché il ricorso era infondato. Il primo motivo è stato rigettato: la non contestazione riguarda fatti rilevanti allegati e non contestati, mentre l’inesistenza o invalidità della notificazione è una valutazione giuridica sulla conformità alla legge del procedimento notificatorio, sulla quale il giudice conserva il potere di valutare fondatezza e ammissibilità. Il secondo motivo è stato rigettato: nel processo tributario l’allegazione di un vizio di notificazione della cartella costituisce un motivo di impugnazione, non un’eccezione relativa a un fatto impeditivo, modificativo o estintivo; doveva quindi essere proposto sin dal primo grado e non poteva essere introdotto per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Per tale ragione è rimasta assorbita ogni censura sulla valutazione di merito della regolarità della notificazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: pur formalmente prospettati come violazioni di legge e nullità processuali, miravano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sull’utilizzabilità dell’immobile, non sindacabili in cassazione in presenza di motivazione sufficiente. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello raggiungesse lo standard minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, non avendo questa svolto attività difensiva; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Il Collegio, pur rilevando che si versi in materia di cause inscindibili, ditalchè sarebbe necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, in applicazione dell’art. 331 c.p.c., nondimeno ritiene che, in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, quest’ultimo possa essere definito nel merito a prescindere dall’estensione del contraddittorio nei confronti dell’ente locale, che si rileverebbe inutile attesa la infondatezza del ricorso.
In una causa inscindibile l’integrazione del contraddittorio è necessaria, ma la Corte può evitare l’attività processuale che risulterebbe inutile e decidere nel merito quando il ricorso è infondato, in applicazione della ragionevole durata del processo.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si colloca nell’ambito della prova dei fatti, esonerando dal relativo onere la parte che abbia dedotto fatti rilevanti ai fini del giudizio non contestati dalla parte costituita.
La non contestazione opera sui fatti allegati e rilevanti, esonerando la parte dall’onere della relativa prova; non vincola il giudice rispetto a una prospettazione meramente giuridica.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Ne consegue che la deduzione secondo la quale la notificazione della cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione sarebbe giuridicamente inesistente non è un’eccezione, in quanto non ha ad oggetto un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, ma un motivo di impugnazione, che la contribuente avrebbe dovuto proporre sin dal primo grado di giudizio, e cie non può proporre per la prima volta in appello, pena la violazione del divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.
La deduzione dell’inesistenza giuridica della notificazione della cartella è un motivo di impugnazione dell’atto, non un’eccezione rilevabile d’ufficio; nel processo tributario va quindi proposta sin dal primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
art. 360, comma 1, c.p.c.
In realtà, la contribuente, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e di nullità del procedimento, intende in questa sede rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti in sede di merito circa l’utilizzabilità dell’immobile nel territorio del Comune impositore, accertamenti il cui esito, tuttavia, non può essere sindacato con il ricorso per cassazione, se sufficientemente motivato.
Il ricorso per cassazione non consente di rimettere in discussione l’esito degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito quando la decisione è sufficientemente motivata, anche se la censura è formulata come violazione di legge o nullità processuale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato, nei termini previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione riguarda l’allegazione di fatti rilevanti e non trasforma in fatto una questione giuridica: la mancata contestazione della prospettazione di invalidità o inesistenza della notificazione non impedisce al giudice di valutarne autonomamente fondatezza e ammissibilità.
- Nel processo tributario, la contestazione dell’inesistenza o invalidità della notificazione della cartella costituisce un motivo di impugnazione dell’atto e deve essere formulata in primo grado; non è un’eccezione rilevabile d’ufficio e non può essere proposta per la prima volta in appello.
- In cassazione non possono essere riesaminati gli accertamenti di fatto del giudice di merito sull’utilizzabilità di un immobile quando la sentenza è sorretta da motivazione sufficiente, a prescindere dalla qualificazione formale della censura come violazione di legge o nullità processuale.
- In una causa inscindibile, l’integrazione del contraddittorio può essere omessa quando, in applicazione della ragionevole durata del processo, risulti inutile perché il ricorso è infondato e la controversia può essere definita nel merito.
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