Cassazione Civile, Sentenza n. 8716/2020 del 11/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnò la cartella di pagamento notificata il 23 ottobre 2009, con cui il Comune richiedeva 7.571 euro a titolo di TARSU per il 2008. Contestava che il regolamento comunale, approvato dal Consiglio, avesse accorpato nella categoria C le civili abitazioni e gli immobili destinati ad attività ricettivo-alberghiere, mentre una delibera della Giunta aveva introdotto per gli alberghi una distinta sottocategoria e una tariffa per metro quadrato. La società chiedeva la disapplicazione della delibera e l’annullamento della cartella per contrasto con il regolamento. La CTP accolse il ricorso e la CTR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con sentenza n. 170/22/14 depositata il 20 gennaio 2014, confermò la decisione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993: sosteneva che la delibera di Giunta fosse idonea a modificare il regolamento e richiamava la legittimità della differenziazione tariffaria tra alberghi e abitazioni, anche in ragione della maggiore produzione di rifiuti degli esercizi alberghieri.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la classificazione dei locali e delle aree in categorie e sottocategorie omogenee, rilevante ai fini della TARSU, rientra nell’ordinamento dei tributi e spetta al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 267/2000; alla Giunta compete invece la concreta determinazione delle tariffe entro la classificazione previamente stabilita. Poiché il regolamento consiliare aveva riunito abitazioni e alberghi in un’unica categoria e il Consiglio non lo aveva modificato, la Giunta non poteva introdurre autonomamente una sottocategoria alberghiera con tariffa differenziata. È stata quindi ritenuta legittima la disapplicazione della delibera ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. Il Comune è stato condannato a pagare alla società 2.260 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
Dunque, la fonte normativa statale demanda al comune l’adozione di un regolamento che, in materia di TARSU, contenga una classificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente, sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrre rifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio.
Il regolamento comunale deve classificare gli immobili in categorie e, se del caso, sottocategorie omogenee secondo la potenzialità di produzione dei rifiuti; tale classificazione costituisce la base per differenziare le tariffe.
art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 267/2000
Sicchè la giunta può concretamente determinare le tariffe da applicare agli immobili sulla base della categoria alla quale essi appartengono in virtù della classificazione operata dal regolamento comunale adottato dal consiglio; ma non può operare essa stessa tale classificazione o modificare la classificazione contenuta nel regolamento del consiglio, perchè invaderebbe un campo di competenza di un altro crgano, in violazione dell’ordine delle competenze stabilite per legge.
La competenza a classificare gli immobili ai fini dell’ordinamento dei tributi spetta al Consiglio comunale. La Giunta può fissare le tariffe applicabili alle categorie già previste, ma non può crearne di nuove né modificare quelle stabilite dal regolamento consiliare.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza impugnata, pertanto, ha legittimamente disapplicato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, la delibera di giunta in quanto adottata in violazione dei criteri contenuti nel regolamento del consiglio, decidendo la controversia coerentemente con tale disapplicazione.
Il giudice tributario può disapplicare la delibera comunale adottata in contrasto con i criteri stabiliti dal regolamento consiliare e con la ripartizione legale delle competenze.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della TARSU, la classificazione dei locali e delle aree in categorie e sottocategorie omogenee per potenzialità di produzione dei rifiuti rientra nell’ordinamento dei tributi e compete al Consiglio comunale.
- La Giunta può determinare le tariffe per le categorie già individuate dal regolamento consiliare, ma non può autonomamente creare sottocategorie o modificare la classificazione consiliare, anche quando la differenziazione tariffaria sarebbe giustificabile in base alla diversa produzione di rifiuti.
- Quando il regolamento consiliare accorpa immobili di diversa destinazione in un’unica categoria, una tariffa differenziata per una parte di essi richiede la previa modifica della classificazione da parte del Consiglio; la delibera di Giunta che introduce autonomamente la distinzione può essere disapplicata dal giudice tributario.
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