Cassazione Civile, Sentenza n. 8718/2020 del 11/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnò, con ricorso notificato il 23 novembre 2006, la cartella notificata il 18 settembre 2006 con cui il Comune richiedeva 3.249,06 euro per TARSU relativa al 2005. Contestava che, sebbene il regolamento comunale avesse accorpato in un’unica categoria le abitazioni, gli esercizi alberghieri, i collegi, le case di vacanza e le convivenze, la Giunta avesse introdotto con propria delibera un’ulteriore categoria e una tariffa specifica per gli alberghi; lamentava inoltre la mancata previsione di riduzioni per l’attività alberghiera stagionale. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia dichiarò inammissibile l’appello del Comune perché non avrebbe formulato specifiche censure contro la decisione di primo grado. Il Comune ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò la violazione dell’art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, sostenendo che l’appello conteneva motivi sufficienti e contestava la decisione di primo grado; con il secondo denunciò la violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che la Giunta poteva differenziare le tariffe degli alberghi da quelle delle abitazioni nonostante l’accorpamento disposto dal regolamento consiliare.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: l’appello tributario era ammissibile, poiché individuava con sufficiente chiarezza le questioni decise in primo grado e riproponeva le difese del Comune contro la disapplicazione della delibera. Ha rigettato il secondo motivo: ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267 del 2000, la classificazione degli immobili ai fini TARSU, anche in categorie e sottocategorie, rientra nell’ordinamento dei tributi ed è riservata al Consiglio comunale; alla Giunta compete la determinazione concreta delle tariffe sulla base della classificazione consiliare, non la sua modifica o integrazione. Poiché il regolamento aveva collocato abitazioni ed esercizi alberghieri in un’unica categoria, la Giunta non poteva creare autonomamente una sottocategoria alberghiera e applicarle una tariffa distinta. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l’appello del Comune e lasciando ferma la disapplicazione della delibera di Giunta disposta in primo grado. Ha compensato le spese d’appello e condannato il Comune alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
l’appello tributario si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, che richiede che il gravame contenga tra l’altro i “motivi specifici” dell’impugnazione, la cui mancanza o assoluta incertezza ne determina l’inammissibilità. Orbene, deve osservarsi che l’appello è un mezzo di impugnazione devolutivo a critica libera, correttamente proposto se da esso si evincono con sufficiente chiarezza le questioni o le domande, affrontate, esplicitamente o implicitamente, nella sentenza di primo grado e da questa decise in modo da determinare la soccombenza, totale o parziale, della parte appellante.
Il requisito dei motivi specifici dell’appello tributario è soddisfatto quando dall’atto si comprendono con sufficiente chiarezza le questioni o domande decise in primo grado e le ragioni della soccombenza che l’appellante intende contestare; l’appello è devolutivo a critica libera.
art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993
Dunque, la fonte normativa statale demanda al comune l’adozione di un regolamento che, in materia di TARSU, contenga una classificazione degli immobili per gruppi (e, eventualmente, sottogruppi) omogenei, in base alla loro attitudine a produrre rifiuti e, dunque, ad incidere sui costi del servizio. Tale classificazione costituisce la base per differenziare le tariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili, previste nel regolamento e presenti sul territorio comunale.
Il regolamento comunale deve classificare gli immobili in gruppi ed eventuali sottogruppi omogenei in base alla loro attitudine a produrre rifiuti; tale classificazione regolamentare costituisce la base per la successiva differenziazione delle tariffe.
art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000
Sicchè la giunta può concretamente determinare le tariffe da applicare agli immobili sulla base della categoria alla quale essi appartengono in virtù della classificazione operata dal regolamento comunale adottato dal consiglio; ma non può operare essa stessa tale classificazione o modificare la classificazione contenuta nel regolamento del consiglio, perchè invaderebbe un campo di competenza di un altro organo, in violazione dell’ordine delle competenze stabilite per legge.
La classificazione degli immobili ai fini TARSU rientra nell’ordinamento dei tributi ed è attribuita al Consiglio comunale; la Giunta può determinare le tariffe applicabili alle categorie già definite dal regolamento, ma non può crearne o modificarne autonomamente le categorie.
art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza di primo grado, infatti, ha legittimamente disapplicato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, la delibera di giunta in quanto adottata in violazione dei criteri contenuti nel regolamento del consiglio, decidendo la controversia coerentemente con tale disapplicazione.
Nel giudizio tributario il giudice può disapplicare la delibera comunale adottata in contrasto con i criteri stabiliti dal regolamento consiliare.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’appello tributario, la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali: l’atto è ammissibile se consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni o domande decise in primo grado e le ragioni della soccombenza che vengono contestate.
- Ai fini TARSU, la classificazione degli immobili in categorie ed eventuali sottocategorie omogenee per attitudine a produrre rifiuti costituisce ordinamento dei tributi e spetta al Consiglio comunale; la Giunta può determinare le tariffe per le categorie individuate dal regolamento, ma non può introdurne di nuove né modificare quelle consiliari.
- Se il regolamento consiliare colloca immobili diversi in un’unica categoria, la Giunta non può autonomamente suddividerla per applicare tariffe differenziate: occorre una previa modifica del regolamento da parte del Consiglio comunale.
- Nel giudizio tributario è legittima la disapplicazione della delibera di Giunta che abbia introdotto una classificazione degli immobili in contrasto con quella stabilita dal regolamento consiliare.
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