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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8714/2020 del 11/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’iscrizione provvisoria a ruolo di un terzo delle imposte accertate per il 2006 mediante due avvisi di accertamento. Contestava che la cartella richiedesse l’aggio di riscossione anche in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, come modificato. La Commissione tributaria provinciale di Milano ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2331/15/2016 depositata il 19 aprile 2016, ha respinto l’appello. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., perché il giudice regionale, pur dando atto dello sgravio e del rimborso degli aggi relativi a uno dei due avvisi (n. TMB086B01106/2011), non aveva dichiarato l’estinzione parziale del giudizio; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, sostenendo che l’aggio, qualificabile come sostanzialmente sanzionatorio e non remunerativo, non potesse essere richiesto al contribuente che avesse pagato entro sessanta giorni e contestando altresì, per violazione degli artt. 53 e 97 Cost., la legittimità costituzionale della disciplina. La ricorrente chiedeva quindi la cassazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse: lo sgravio e il rimborso avevano già soddisfatto la contribuente quanto agli importi relativi a uno degli accertamenti, mentre la cartella riguardava anche somme riferite a un diverso accertamento non definito, che giustificava la prosecuzione del giudizio; la formale declaratoria di estinzione parziale non avrebbe aggiunto un’utilità apprezzabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio della sentenza regionale, secondo cui la disciplina dell’aggio applicabile è quella vigente al momento dell’attività di riscossione, non quella dell’anno d’imposta. La Corte ha inoltre ribadito che l’aggio ha natura retributiva quale compenso dell’attività esattoriale, indipendentemente da chi ne sopporti il pagamento, e che la relativa disciplina si applica secondo il tempo in cui la riscossione è svolta. La questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 53 e 97 Cost. è stata dichiarata manifestamente infondata: la natura non tributaria dell’aggio esclude il parametro della capacità contributiva e la previsione di una quota a carico del contribuente, anche se paga entro il termine, non è di per sé irragionevole né risulta lesiva del buon andamento o dell’imparzialità amministrativa. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La circostanza che tale incontestata e sostanziale soluzione stragiudiziale di parte della lite non si sia tradotta altresì, come lamenta la ricorrente, anche nella formale dichiarazione di “estinzione parziale del giudizio”, non sollecita, nel caso di specie, alcun apprezzabile ulteriore interesse della ricorrente ad ottenere, attraverso l’impugnazione, una definizione processuale che, per quanto dedotto in questa sede, nulla aggiungerebbe alla già conseguita soddisfazione della pretesa della contribuente di non pagare gli importi che le sono stati restituiti.

    La deduzione di una violazione processuale non giustifica l’impugnazione se la pronuncia richiesta non procurerebbe alla parte un’utilità ulteriore rispetto alla soddisfazione già ottenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    La circostanza che tale incontestata e sostanziale soluzione stragiudiziale di parte della lite non si sia tradotta altresì, come lamenta la ricorrente, anche nella formale dichiarazione di “estinzione parziale del giudizio”, non sollecita, nel caso di specie, alcun apprezzabile ulteriore interesse della ricorrente ad ottenere, attraverso l’impugnazione, una definizione processuale che, per quanto dedotto in questa sede, nulla aggiungerebbe alla già conseguita soddisfazione della pretesa della contribuente di non pagare gli importi che le sono stati restituiti.

    L’omessa pronuncia sulla formale estinzione parziale non fonda un’impugnazione quando la definizione richiesta non produce un’apprezzabile utilità ulteriore e permane la controversia su altre somme.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Come eccepito dall’ufficio controricorrente, il motivo è inammissibile, per difetto di interesse della contribuente ricorrente.

    Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’interesse concreto della parte all’impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente non censura specificamente tale conclusione, peraltro conforme all’orientamento – che qui si intende condividere – di questa Corte, secondo cuì l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto – contribuente, ente impositore od entrambi pro quota – a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze.

    La censura di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi impugnata; l’aggio è qualificato come compenso retributivo per l’attività esattoriale, indipendentemente dal soggetto tenuto a sostenerlo.

  • art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Per questa sua invariabile natura retributiva, quindi, l’aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell’attività di riscossione, senza che possa farsi questione di (ir)retroattività rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce l’iscrizione a ruolo.

    La misura dell’aggio è regolata dalla disciplina vigente quando viene svolta l’attività di riscossione, poiché l’aggio remunera tale attività e non costituisce un tributo riferibile all’anno d’imposta.

  • art. 53 Cost.

    La natura retributiva e non tributaria dell’aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, nè che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella.

    Il principio di capacità contributiva non si applica all’aggio, in quanto compenso retributivo e non prestazione tributaria; spetta al legislatore stabilirne i criteri di quantificazione e la ripartizione dell’onere.

  • art. 97 Cost.

    Nè si ravvisa violazione dell’art. 97 Cost, ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore, oltre alla mera notifica della cartella. Non si ravvisa, infatti, in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e sulla imparzialità dell’amministrazione.

    La previsione di una quota fissa dell’aggio anche quando l’attività ulteriore dell’ente riscossore sia assente, oltre alla notifica della cartella, non viola di per sé buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare richiede un’utilità concreta e ulteriore: non è sufficiente chiedere una diversa formalizzazione processuale di una soddisfazione già conseguita, quando la pronuncia richiesta non modificherebbe la posizione sostanziale della parte.
  • Quando la cartella comprende somme riferite a più accertamenti, lo sgravio e il rimborso relativi a uno soltanto di essi non rendono inutile la prosecuzione del giudizio sulle somme riferite agli altri accertamenti ancora controversi.
  • L’aggio di riscossione ha natura retributiva, quale compenso per l’attività esattoriale; tale natura non muta in funzione del soggetto sul quale la legge pone l’onere del pagamento.
  • La disciplina applicabile alla determinazione dell’aggio è quella vigente al momento dell’attività di riscossione, non quella vigente nell’anno d’imposta cui si riferisce il ruolo.
  • La censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non investe specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
  • Poiché l’aggio non ha natura tributaria, non gli si applica il parametro della capacità contributiva; la scelta legislativa dei criteri di quantificazione e della ripartizione del compenso non è, per ciò solo, irragionevole.
  • La previsione di una quota dell’aggio a carico del contribuente anche in caso di pagamento entro il termine indicato nella cartella non viola, per ciò solo, il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi

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