Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29877/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA, aveva rettificato la dichiarazione presentata per un immobile, variandone classamento, consistenza e rendita (da categoria A/7, classe I, 13 vani, e categorie accessorie C/6 e C/2, a categoria A/8 con diversa classificazione delle pertinenze e diversa rendita). La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo l'atto carente di motivazione e valorizzando una perizia giurata prodotta dai contribuenti a sostegno della correttezza della DOCFA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge per avere la CTR ritenuto non motivato l'accertamento, sostenendo che nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso sarebbe sufficiente con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione delle prove, ma in realtà denunciando una rivalutazione del merito e delle prove già esaminate dal giudice di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza rispetto alla rendita proposta dipende da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione probatoria, precluso in cassazione, e non conforme al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato. Il ricorso è stato respinto in parte come infondato e in parte come inammissibile; l'Agenzia è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la pretesa illegittimità della motivazione dell'avviso catastale; la Corte esamina il motivo e lo reputa infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il nuovo vizio motivazionale consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla mera richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato dall'Agenzia come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte, richiamando la giurisprudenza sul DOCFA, esclude che nel caso concreto fosse necessaria una motivazione più ampia.

  • L. 75/1993

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in tema di disciplina catastale e di procedura DOCFA.

  • D.M. 701/1994

    Richiamato come fonte regolamentare della procedura DOCFA e dei criteri tecnici catastali.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    La Corte distingue il riclassamento su iniziativa dell'ufficio ex comma 335 dalla procedura DOCFA, evidenziando che nel primo caso la motivazione deve essere più approfondita.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Richiamato per indicare gli oneri di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta e del momento in cui è stato discusso.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per gli oneri di specificazione e deposito degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Richiamato per la riformulazione del vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, che ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Disposizione che ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il perimetro del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'avviso di classamento è sufficientemente motivato quando indica i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita, se l'Ufficio non contesta i fatti dichiarati dal contribuente ma esprime una diversa valutazione tecnica degli stessi.
  • Il riclassamento catastale su iniziativa dell'Ufficio richiede invece una motivazione più penetrante, perché incide su valutazioni già consolidate e deve evidenziare gli elementi di discontinuità che giustificano la variazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza motivazionale in un riesame del merito o delle risultanze istruttorie, perché la Cassazione non è giudice del fatto.
  • Chi propone ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.