Cassazione Civile, Ordinanza n. 25349/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un accertamento analitico-induttivo emesso nei confronti del contribuente e della società a questi collegata. Secondo il ricorso, la CTR avrebbe reso una motivazione solo apparente nel respingere la pretesa erariale, perché non avrebbe spiegato adeguatamente perché il ragionamento dell'Ufficio fosse inidoneo né quali interpretazioni attribuire agli elementi valorizzati (rapporti di parentela e dati di comune გამოცდილienza). Con il secondo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel riparto dell'onere probatorio: in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti fornite dall'Ufficio, sarebbe spettato al contribuente offrire prova contraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente osservando che la CTR aveva svolto un percorso argomentativo articolato, circostanziato e logicamente comprensibile, dunque suscettibile di controllo. Quanto al riparto dell'onere della prova, la Corte ha ribadito che, nell'accertamento analitico-induttivo, la prova contraria del contribuente è rilevante solo se l'Ufficio abbia prima fondato l'accertamento su presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza; poiché la CTR aveva ritenuto non assolto tale onere dall'Amministrazione, ha correttamente applicato il principio di diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, rispettivamente per motivazione apparente e violazione di legge
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sul ragionamento del giudice
richiamato unitamente alle norme sulla motivazione della sentenza per censurare l'asserita insufficienza motivazionale
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
l'onere della prova sull'accertamento analitico-induttivo grava in via primaria sull'Ufficio; l'inversione opera solo se l'Amministrazione dimostra presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
nell'accertamento analitico-induttivo la prova contraria del contribuente assume rilievo solo dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio mediante presunzioni qualificate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando il giudice non rende percepibile l'iter logico seguito e non consente un effettivo controllo sulla coerenza della decisione; non basta la semplice sinteticità se il percorso argomentativo è chiaro e congruo.
- Nell'accertamento analitico-induttivo, l'onere probatorio iniziale grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve fondare la pretesa su presunzioni aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La prova contraria del contribuente diventa rilevante soltanto se e dopo che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere di fondare l'accertamento su elementi presuntivi qualificati; in mancanza, non si verifica inversione dell'onere della prova.
- In sede di legittimità, la censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente negato che l'Ufficio abbia raggiunto la soglia probatoria necessaria a far scattare l'onere difensivo del contribuente.
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