Cassazione Civile, Ordinanza n. 19475/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario emesso a seguito di controllo formale della dichiarazione IRPEF 2017, con cui veniva disconosciuta la detraibilità di spese per recupero edilizio, riqualificazione energetica e arredo di due immobili di proprietà del contribuente, uno a Egna e uno a Bressanone. Per l'immobile di Egna l'Ufficio assumeva che il contribuente dovesse essere qualificato imprenditore, poiché aveva venduto o comunque concesso in locazione le unità immobiliari ricavate dall'edificio ristrutturato. Il giudice tributario di primo grado accoglieva solo in parte il ricorso del contribuente, limitatamente a tale fabbricato; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un motivo, denunciando la violazione degli artt. 16-bis e 55 del TUIR e dell'art. 2697 c.c.: secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe errato nel richiamare la nozione civilistica di imprenditore commerciale, invece della nozione tributaria, per la quale rileva l'esercizio abituale di attività di cui all'art. 2195 c.c., anche senza organizzazione in forma d'impresa. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi, deducendo: decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo ex art. 43 D.P.R. 600/1973; illegittimità del controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973; oltre a domande ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale: ha affermato che in ambito tributario la nozione di impresa commerciale non coincide con quella civilistica e non richiede necessariamente una stabile organizzazione, ma ha comunque osservato che nel caso concreto mancava la prova di una attività abituale e professionalmente organizzata nel periodo d'imposta 2017, poiché le locazioni dei singoli appartamenti risultavano stipulate solo nel 2018-2019, quindi fuori dall'anno oggetto di controllo; inoltre la mera locazione di immobili non basta di per sé a integrare reddito d'impresa. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito per il rigetto del principale. È stata inoltre respinta la domanda del controricorrente ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per difetto di allegazione del danno e dei presupposti della responsabilità aggravata. La Corte ha condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del contribuente e ha condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso sia il risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., sia la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. La motivazione della sentenza impugnata è stata in parte corretta: la Corte ha precisato che la nozione tributaria di impresa non coincide con quella civilistica, ma ha confermato il rigetto della pretesa erariale perché, in concreto, non risultava provata un'attività abituale e professionalmente esercitata nel periodo d'imposta 2017, essendo le locazioni collocate temporalmente negli anni successivi.
Norme richiamate
art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
norma del controllo formale che aveva costituito il presupposto dell'avviso bonario notificato al contribuente.
art. 16-bis D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dalla ricorrente come base normativa delle detrazioni per recupero edilizio e interventi collegati.
art. 55 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
la Corte ribadisce che la nozione tributaria di impresa commerciale prescinde dal requisito organizzativo e richiede l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività di cui all'art. 2195 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine ai presupposti della qualifica imprenditoriale e della pretesa fiscale.
utilizzato come parametro delle attività che, se esercitate abitualmente, possono integrare reddito d'impresa ai fini tributari.
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal contribuente per eccepire la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo.
art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal contribuente per contestare la legittimità del controllo formale utilizzato per disconoscere le detrazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
la Corte esclude l'operatività della preclusione da doppia conforme perché il motivo non era formulato ai sensi del n. 5.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata pur respingendo il ricorso.
la domanda risarcitoria è stata respinta perché il richiedente non ha allegato e provato gli elementi di fatto necessari a identificare il danno.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna equitativa per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicato per l'esenzione dell'Agenzia delle Entrate dal pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
richiamato quale base del meccanismo di prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia.
Massime di principio
- In materia tributaria, la nozione di impresa commerciale ex art. 55 TUIR non coincide con quella civilistica: non è necessario il requisito dell'organizzazione in forma d'impresa, essendo sufficiente l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività rilevanti ai sensi dell'art. 2195 c.c.
- La mera locazione di immobili a terzi non basta, da sola, a integrare un'attività d'impresa ai fini fiscali; occorrono elementi ulteriori che dimostrino la professionalità, la stabilità e la regolarità dell'attività svolta.
- Per attribuire la qualifica di imprenditore ai fini tributari non è decisivo un singolo affare in sé, ma la sua riconducibilità a una pluralità di operazioni e a un esercizio abituale dell'attività nel periodo d'imposta considerato.
- La stabilità e l'abitualità dell'attività vanno valutate con riferimento al periodo d'imposta oggetto di verifica: fatti e contratti sopravvenuti in anni successivi non possono fondare la pretesa impositiva relativa all'anno controllato.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il vizio è scrutinabile anche in presenza di doppia conforme se non si deduce il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; resta però necessario che la censura investa davvero un errore di diritto e non una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede un'adeguata allegazione degli elementi fattuali che consentano di individuare concretamente il danno, non essendo sufficiente un'affermazione generica.
- La condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la sussistenza dei relativi presupposti sostanziali, che devono risultare dal caso concreto.
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