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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34549/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

i ricorrenti impugnavano gli avvisi di accertamento IRES/IRAP/IVA (anni 2012-2013) notificati nel 2015 alla società e ai quattro soggetti ritenuti autori della violazione. Primo motivo: illegittimità degli avvisi perché emessi nei confronti di una società già cancellata dal Registro delle Imprese (cancellazione 22/10/2014) e quindi non applicabilità, per retroattività, dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 entrato in vigore il 13/12/2014. Altri motivi: carenza di prova circa la qualità di soci di fatto e di responsabilità penale/tributaria degli Errico, violazioni delle norme probatorie e tributarie richiamate negli avvisi

La decisione

la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e ha affermato il principio che l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 (differimento quinquennale degli effetti estintivi ai soli fini tributari) è norma di natura sostanziale e non ha efficacia retroattiva: si applica solo quando la richiesta di cancellazione sia stata presentata il 13/12/2014 o successivamente. Tuttavia, limitatamente alla posizione della società PUGLIA MOSTI s.r.l. la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio per difetto di legittimazione/capacità processuale della società (la cancellazione aveva fatto venire meno la capacità processuale e la legittimazione dell'ex legale rappresentante). Quanto agli avvisi notificati ai singoli soci, il ricorso è stato rigettato: la nullità o inammissibilità dell'atto societario per vizi di procedimento non comporta automaticamente l'illegittimità degli accertamenti nei confronti dei soci; la presunzione di attribuzione pro quota di utili extracontabili in società a ristretta base è ammissibile e spetta al contribuente fornire prova contraria. Nessuna condanna alle spese (Agenzia non si è difesa in udienza), e richiamo all'eventuale pagamento del contributo unificato secondo normativa

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4

    disposizione sostanziale che differisce per cinque anni, ai soli fini tributari e contributivi, gli effetti estintivi della cancellazione su richiesta; la Corte afferma la non retroattività: applicabile solo se la richiesta di cancellazione è stata presentata il 13/12/2014 o successivamente

  • codice civile, art. 2495

    disciplina gli effetti estintivi della società e la perdita di soggettività; l'art. 28 d.lgs. 175/2014 opera come deroga limitata nel tempo rispetto a tale disciplina, ma non retroattiva

  • codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    norma richiamata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, ecc.); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi alla luce dei limiti di sindacato in Cassazione

  • codice civile, artt. 2727 e 2729

    art. 2727 c.c.; art. 2729 c.c.

    richiamati in relazione all'onere e ai limiti della prova presuntiva: la presunzione semplice di attribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base è ammissibile; gravano sul contribuente gli obblighi probatori per dimostrare che gli utili non siano stati distribuiti

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 41-bis e 42

    art. 41-bis e art. 42 D.P.R. 600/73

    richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri di accertamento dei redditi di capitale; la Corte ha respinto l'eccezione nella parte in cui contesta la possibilità di accertare i dividendi extracontabili anche quando l'accertamento societario sia nullo per vizi procedurali

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), artt. 44 e 45

    art. 44 e art. 45 T.U.I.R.

    norme sul reddito di capitale richiamate nella controversia; la Corte ha confermato che l'accertamento di utili non contabilizzati può costituire base per imponibilità in capo ai soci salvo prova contraria

  • D.lgs. n. 472/1997, artt. 5, 9, 11

    artt. 5, 9, 11 d.lgs. 472/1997

    richiamati dai ricorrenti in tema di sanzioni e responsabilità; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza argomentativa e mancata indicazione puntuale delle violazioni

  • codice di procedura civile, art. 382

    richiamato relativamente all'effetto del difetto di legittimazione ad agire (estinzione dell'azione e annullamento della sentenza impugnata senza rinvio)

  • codice di procedura civile, art. 366 e art. 378

    art. 366 c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    art. 366 richiamato con riguardo ai requisiti formali del ricorso per cassazione (specificità della doglianza); art. 378 relativo alle memorie depositate nel processo

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    art. 13 comma 1-quater e 1-bis D.P.R. 115/2002

    richiamo sulle conseguenze contributive (contributo unificato) in caso di esito del giudizio

Massime di principio

  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 è norma sostanziale e non retroattiva: si applica solo se la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese è stata presentata il 13/12/2014 o successivamente
  • La cancellazione della società antecedente all'entrata in vigore della norma rende inammissibile l'applicazione del differimento quinquennale; tuttavia la nullità dell'accertamento societario per vizi di notifica o procedimentali non determina automaticamente l'illegittimità degli accertamenti notificati ai soci
  • In società a ristretta base partecipativa è ammessa la presunzione semplice di attribuzione pro quota degli utili extracontabili: spetta al socio provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma reinvestiti o accantonati
  • L'annullamento dell'avviso societario ha effetto pregiudicante in favore dei soci solo se l'annullamento riguarda il merito dell'accertamento (ossia accertamento negativo sul maggior reddito societario) e sia passato in giudicato; l'annullamento per vizi processuali o di notifica ha efficacia limitata e non impedisce all'Amministrazione di sostenere la pretesa nei confronti dei soci
  • La cancellazione della società comporta la perdita della capacità processuale della stessa e della legittimazione dell'ex legale rappresentante a proporre azioni in suo nome: prima di procedere nel merito, occorre verificare la legittimazione ad agire
  • In cassazione i motivi devono essere specifici: per i vizi di diritto indicare la norma e le affermazioni sentenziali contrastanti; per i fatti decisivi occorre che si tratti di fatti storico-phenomenici discussi e rilevanti, non di semplice richiesta di diversa valutazione degli elementi probatori

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