Cassazione Civile, Sentenza n. 34515/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2008 per omessa fatturazione e mancata presentazione della dichiarazione, con conseguente determinazione di redditi e applicazione di IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni. La ricorrente censurava: 1) la legittimità della sottoscrizione dell'atto per presunta carenza di delega o di qualifica direttiva del sottoscrittore (art. 42 DPR 600/1973); 2) l'illegittimità per superamento del termine di permanenza dei militari della Guardia di Finanza presso la sede del contribuente, con conseguente inutilizzabilità della prova (art. 12, comma 5, L. 212/2000); 3) la possibilità di escludere la responsabilità (esimente) in ragione della denuncia penale promossa contro il professionista incaricato della dichiarazione (art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997). Sono stati inoltre contestati vizi formali della delega di firma (mancanza di termine, data della delega successiva alla notifica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per novità alcune censure relative alla carenza di prova sulla qualifica direttiva e sulla presunta nullità della delega per mancata indicazione del termine e della motivazione, poiché tali questioni non risultavano adeguatamente sollevate nei gradi di merito e non erano documentate nel ricorso per cassazione. Quanto al merito, la Corte ha confermato che: a) la disposizione di servizio n. 17/2012 e le tabelle allegate identificavano legittimamente i delegati alla firma; la delega alla sottoscrizione costituisce delega di firma e non di funzioni e può essere attribuita mediante ordine di servizio con individuazione per qualifica; b) il superamento del termine di permanenza degli operatori della Guardia di Finanza è meramente ordinatorio e non comporta di per sé inutilizzabilità degli elementi probatori; c) l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 non opera in assenza della prova da parte del contribuente dell'effettiva vigilanza esercitata sul professionista e della concreta attribuibilità esclusiva della omissione ai terzi, sicché la sola denuncia penale non è sufficiente. La Corte ha inoltre disposto l'attestazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
La Corte rileva che la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato integra una delega di firma non rilevante esteriormente ai fini della validità dell'atto; la delega può essere attribuita con ordine di servizio e per indicazione di qualifica, consentendo la verifica ex post della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario della delega.
art. 12, comma 5, L. n. 212 del 2000
Il termine di permanenza degli operatori presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio; il suo superamento non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli atti o delle prove raccolte al di fuori del periodo indicato.
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi
L'esimente richiede che il contribuente provi l'effettiva vigilanza esercitata sul professionista e che l'omissione sia imputabile esclusivamente a terzi; la mera denuncia penale non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, secondo la norma richiamata.
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere autosufficienti e documentate; questioni non sollevate nei gradi di merito o non corredate dalla relativa documentazione sono inammissibili per novità.
- La delega alla sottoscrizione di atti tributari è in genere qualificata come delega di firma; è valida se formalizzata anche mediante ordine di servizio che indichi la qualifica o la tabella dei delegati, senza necessità di una delega nominativa estesa.
- Il superamento del termine di permanenza degli ispettori è meramente ordinatorio: il prolungamento non annulla automaticamente le prove raccolte né l'atto di accertamento adottato successivamente.
- Per invocare l'esimente per fatti imputabili a professionisti terzi il contribuente deve provare la concreta attività di vigilanza esercitata e l'attribuibilità esclusiva dell'inadempimento al professionista; la sola denuncia penale non basta.
- In contenziosi tributari, conservare e allegare agli atti tutte le disposizioni di servizio, tabelle, deleghe e documenti probatori sin dal primo grado è essenziale per poter efficacemente impugnare la legittimità formale degli atti amministrativi.
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