Cassazione Civile, Sentenza n. 34530/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società chiedeva il rimborso del 90% delle imposte relative agli anni 1990-1992, previste dalla disciplina connessa al sisma Sicilia 1990. Il giudice d'appello (C.T.R.) aveva escluso il diritto al rimborso per i soggetti che svolgono attività d'impresa ritenendo la disciplina nazionale incompatibile con le regole sugli aiuti di Stato (richiamando la decisione della Commissione UE 14.08.2015 n. C(2015)5549 final). In cassazione la ricorrente deduceva violazione di norme nazionali ed europee e allegava un'autodichiarazione con cui attestava di non aver superato il tetto degli aiuti de minimis nel triennio rilevante, invocando che tale autocertificazione fosse idonea a provare il rispetto del limite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della C.T.R. e rinviando la causa al giudice di merito. La Corte ha stabilito principi di diritto: (i) per il periodo antecedente l'entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (31/05/2017) è ammessa, in deroga alle regole probatorie ordinarie, l'utilizzazione in giudizio dell'autodichiarazione della parte per provare il rispetto dei limiti de minimis; (ii) il triennio di riferimento per valutare il superamento del de minimis decorre dal momento in cui è sorto il diritto all'aiuto (periodo mobile: nel caso concreto 2001-2003); (iii) l'autodichiarazione può essere resa secondo il d.P.R. n. 445/2000 e, una volta prodotta, può essere assunta nel processo tributario; (iv) permane l'onere della prova a carico del contribuente di dimostrare il rispetto del limite de minimis e il divieto di sovracompensazione. La Corte ha quindi rimesso al giudice di merito l'accertamento in fatto circa l'effettiva produzione e il contenuto dell'autodichiarazione e la verifica concreta del rispetto dei limiti degli aiuti.
Norme richiamate
art. 37, comma secondo e art. 38, comma quarto, d.P.R. n. 602/1973
Norme procedurali richiamate come base dell'istanza di rimborso tributario proposta dalla contribuente; inquadrano la procedura di richiesta rimborso imposte.
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Norma nazionale che ha riconosciuto il beneficio fiscale collegato al sisma Sicilia 1990 (rinvio all'agevolazione per gli anni 1990-1992); punto centrale per determinare il diritto al rimborso.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Norma nazionale successiva richiamata nella controversia cui la C.T.R. aveva fatto riferimento per escludere l'applicabilità del rimborso agli imprenditori in combinato con la decisione della Commissione UE.
art. 107 e art. 108 TFEU
Principi europei sugli aiuti di Stato: art. 107 definisce il divieto e le ipotesi di compatibilità degli aiuti; art. 108 disciplina la procedura di controllo della Commissione. Costituiscono il quadro di riferimento per valutare la compatibilità delle agevolazioni fiscali nazionali.
Decisione della Commissione (UE) 14/08/2015 n. C(2015) 5549 final
C(2015) 5549 final del 14.08.2015
Atto comunitario richiamato dalla C.T.R. per ritenere la disciplina nazionale incompatibile. Inoltre la decisione ha rilevanza come elemento di ius superveniens che può incidere sulla prova da acquisire nel giudizio.
Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 6 §2
Prevede la possibilità, in via temporanea e in attesa dell'istituzione del registro nazionale, di utilizzare l'autodichiarazione per dimostrare il rispetto del regime de minimis; la Corte ha riconosciuto l'applicabilità di tale deroga per il periodo antecedente l'operatività del registro.
Regolamento (UE) n. 717/2014
Altro regolamento comunitario relativo agli aiuti de minimis richiamato come riferimento generale sulle modalità di calcolo e sul periodo mobile triennale.
d.m. 31/05/2017 n. 115
Decreto ministeriale che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; la Corte individua il 31/05/2017 come momento di piena funzionalità del registro e il termine della fase in cui era ammessa l'autodichiarazione come prova temporanea.
art. 52, l. n. 234/2012
Norma di delega/istituzione che ha posto la base per il Registro nazionale degli aiuti di Stato; richiamata per motivare l'entrata in funzione del sistema di registrazione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Regola processuale nazionale che in linea generale esclude efficacia probatoria dell'autodichiarazione nel processo tributario (evitando di introdurre un mezzo equivalente al giuramento); la Corte però individua un'eccezione per il periodo e la materia disciplinati da norme UE specifiche.
d.P.R. n. 445/2000, art. 3, comma 3
Norma sulle dichiarazioni sostitutive che consente, in determinati casi e con determinate formalità, l'utilizzazione di autodichiarazioni; la Corte ritiene che l'autodichiarazione ai fini de minimis possa essere resa ai sensi del DPR 445/2000 e trovare ingresso nel processo tributario.
codice penale, art. 316-ter e art. 640-bis
Previsioni penali richiamate a presidio contro dichiarazioni mendaci e indebiti vantaggi derivanti da erogazioni pubbliche; la presenza di responsabilità penale rafforza la credibilità e la deterrenza rispetto all'uso dell'autodichiarazione.
Massime di principio
- Il contribuente che invoca agevolazioni fiscali connesse a calamità deve provare di non aver ecceduto il tetto degli aiuti de minimis: su di lui grava l'onere della prova.
- Per i benefici de minimis il periodo di tre anni è mobile e si calcola a partire dal momento in cui è sorto il diritto al primo aiuto; per le agevolazioni connesse alla l. 289/2002 il triennio da considerare nel caso concreto è il 2001-2003.
- Per il periodo antecedente l'operatività del Registro nazionale degli aiuti di Stato (fino al 31/05/2017) è ammessa, in deroga al divieto processuale generale, l'utilizzazione dell'autodichiarazione del contribuente (rese con le forme del DPR 445/2000) come mezzo di prova per attestare il rispetto del limite de minimis.
- Dalla data di piena operatività del Registro nazionale (d.m. 31/05/2017) la prova sul superamento o meno del de minimis deve essere ricercata prioritariamente attraverso il registro; l'autodichiarazione perde il carattere di soluzione sistemica.
- L'autodichiarazione, se ammessa, deve essere formalmente corretta e può comportare responsabilità penale in caso di mendaci attestazioni; ciò ne aumenta la rilevanza probatoria ma non esime il giudice da una valutazione di congruità e attendibilità.
- Se la Pubblica Amministrazione contesta in fatto o in diritto l'esistenza del credito o la qualificazione dell'agevolazione, tale contestazione costituisce difesa e non preclude l'assunzione di prove aggiuntive da parte del contribuente; il giudice di merito deve verificare concretamente la presenza e il contenuto della documentazione probatoria.
- In presenza di possibili conflitti tra normativa nazionale e disciplina europea sugli aiuti di Stato, occorre valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e l'applicabilità delle eccezioni (ad esempio compensazione per calamità naturali) prima di escludere automaticamente il beneficio.
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