Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34540/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva accolto l'appello di Aniello Meo e aveva escluso la solidarietà del resistente nell'obbligo di pagamento del compenso del consulente tecnico nominato in un accertamento tecnico preventivo (ATP), contestando che, in mancanza di un successivo giudizio di merito e di una statuizione sulle spese, il resistente potesse essere obbligato solidalmente al pagamento. Il ricorrente ha invocato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1294 c.c. e 61 c.p.c. e ha sostenuto la distinzione tra la regolamentazione delle spese di lite e il diritto al compenso dell'ausiliario del giudice (art. 168 D.P.R. 115/2002).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di De Sena. Ha confermato che l'ATP è procedimento strumentale finalizzato a preservare una prova nell'interesse della parte che la richiede; il giudice liquida il compenso del consulente e lo pone a carico della sola parte richiedente ex art. 8 D.P.R. 115/2002, mentre la solidarietà tra le parti nei confronti del consulente viene a configurarsi solo se segue un giudizio di merito nel quale una delle parti venga condannata nelle spese. Dunque, in assenza di giudizio di merito non sussistono i presupposti per imporre al resistente l'obbligo solidale. Le spese di cassazione sono compensate; è annotata la possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis e 1-quater del D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1294 cod. civ.

    Richiamata nella prospettazione del ricorrente in relazione al principio di solidarietà; la Corte tuttavia ha ritenuto non applicabile la solidarietà nell'ATP in assenza di giudizio di merito.

  • art. 61 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente sulla regolamentazione delle spese; la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina generale sulle spese del processo alla fase dell'accertamento tecnico preventivo quando non segue il giudizio di merito.

  • art. 168 D.P.R. n. 115/2002

    Norma che riconosce il diritto al compenso dell'ausiliario del giudice; la Corte osserva la differenza funzionale tra tale diritto e le spese di lite, ma ne conclude che tale differenza non comporta automaticamente solidarietà del resistente nell'ATP.

  • art. 696 cod. proc. civ.

    Regola l'accertamento tecnico preventivo: disciplina la fase istruttoria, la nomina del consulente e la natura ordinatoria dell'ordinanza; la Corte ne trae la conseguenza che il procedimento è strumentale e destinato a tutelare l'interesse della parte istante.

  • artt. 694 e 695 cod. proc. civ.

    Riferiti dal terzo comma dell'art. 696 c.p.c.; confermano le modalità di intervento del giudice nella fase cautelare/istruttoria richiamata dalla Corte.

  • art. 8 D.P.R. n. 115/2002

    Principio secondo cui ciascuna parte provvede e anticipa le spese degli atti processuali che compie o chiede; la Corte lo utilizza per fondare l'onere a carico della sola parte richiedente nell'ATP.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Norme che regolano la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di merito; la Corte osserva che i presupposti per applicarle non sussistono nell'ATP se non segue il giudizio di merito.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al ruolo del resistente come litisconsorte necessario nell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso, con diritto di intervenire nel procedimento, ma ciò non equivale a un obbligo solidale automatico salvo la successiva statuizione di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norme relative al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In un accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) il compenso del consulente nominato dal giudice è in linea di principio a carico della sola parte che ha richiesto l'accertamento, perché il procedimento è strumentale all'interesse di quella parte.
  • La solidarietà tra le parti nei confronti del consulente tecnico si realizza solo se, successivamente, viene instaurato un giudizio di merito che si conclude con una statuizione sulle spese e con l'individuazione della parte soccombente.
  • L'obbligo di liquidare e pagare il compenso del consulente nell'ATP è distinto dalla regolamentazione delle spese di lite; le spese sostenute nella fase preventiva costituiscono un credito separato e possono essere ricomprese nelle spese di lite solo dopo una decisione di merito che le riconosca.
  • Il resistente nell'ATP ha comunque diritto di partecipare/opporsi (es. ex art. 170 D.P.R. 115/2002) perché potrebbe subire conseguenze economiche in caso di futura condanna nelle spese, ma ciò non significa che sia automaticamente solidalmente obbligato.
  • Se si intende recuperare il compenso del consulente nel giudizio di merito bisogna proporre espressa domanda e far valere il credito, tenendo conto che il valore di tale credito può influire sulla competenza per valore del giudice adito.
  • In sede di impugnazione (Cassazione) la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese; verificare inoltre eventuali obblighi di versamento del contributo unificato previsti dal D.P.R. 115/2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.