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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36162/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, coerentemente con la soccombenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle entrate, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava, fino al ricorso per cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato il recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA fondato sull'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. In cassazione deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando la violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe ritenuto provata la fittizietà delle operazioni senza che fosse stato prodotto il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, invertendo così l'onere della prova. La Corte rilevava però che la doglianza sulla mancata allegazione del PVC e sulla pretesa nullità dell'avviso non risultava riproposta in appello e, comunque, che il ricorso difettava di autosufficienza perché non trascriveva né allegava l'atto impositivo. Inoltre osservava che, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente chiedeva in realtà una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare una pretesa violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in sostanza diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata un'illegittima inversione dell'onere probatorio, trattandosi invece di valutazione delle prove riservata al merito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento; la censura è stata reputata inidonea a scalfire l'apprezzamento fattuale della CTR.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA; la Corte ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un errore di diritto, ma una contestazione sul merito della prova.

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato per il contraddittorio camerale e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in giurisprudenza per chiarire che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di denuncia di violazione di legge, poiché l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sussiste quando il giudice abbia comunque considerato il fatto, anche se non tutte le risultanze istruttorie.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si lamenta un difetto di motivazione dell'atto impositivo o la mancata allegazione di un atto rilevante, il ricorrente deve trascriverlo o allegarlo, così da consentire alla Corte il controllo necessario.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a esaminare espressamente ogni deduzione o ogni elemento istruttorio, purché motivi in modo logicamente adeguato la propria scelta probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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