Cassazione Civile, Ordinanza n. 36056/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia riguarda due unità immobiliari in Venezia, dedotte dalla ricorrente come oggetto di un unico contratto di comodato senza termine stipulato in favore del figlio prima del matrimonio con la controricorrente. Dopo la separazione personale dei coniugi, il Tribunale aveva assegnato l'abitazione coniugale al coniuge affidatario/assegnatario senza distinguere tra i due civici; la domanda della proprietaria era diretta ad accertare il comodato e a ottenere la restituzione degli immobili dall'attuale detentrice. In appello la domanda è stata respinta e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 337-ter, 337-sexies, 1022, 1809 e 1810 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di valutare se il godimento dell'intera casa coniugale fosse ancora necessario per le esigenze del nucleo familiare dopo la separazione, essendosi la famiglia ridotta al coniuge assegnatario e al figlio, e che il godimento fosse sproporzionato rispetto a tali esigenze. La doglianza mirava anche, in sostanza, a censurare l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rilascio del solo immobile identificato con il civico 3226.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non denunciava correttamente un'omessa pronuncia su un motivo di appello, poiché la ricorrente non ha indicato in modo adeguato se e come la questione fosse stata effettivamente devoluta alla corte territoriale. Ha inoltre osservato che non era possibile una "riconversione" del motivo ai sensi della giurisprudenza richiamata, mancando la precisa indicazione del contenuto dell'atto di appello e delle ragioni poste a sostegno della domanda subordinata. Ha poi aggiunto che, anche esaminando la sentenza impugnata, la questione risultava comunque nuova e quindi inammissibile. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 337-ter c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla regolazione dei provvedimenti relativi ai figli e all'assetto familiare dopo la separazione, ma senza che la Corte ne svolga un'interpretazione di merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 337-sexies c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di assegnazione della casa familiare; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, arrestando l'esame per inammissibilità del motivo.
art. 1022 c.c.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di contenuto del diritto di usufrutto/uso; non vi è una specifica interpretazione nel provvedimento.
art. 1809 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al comodato e all'obbligo di restituzione del bene concesso; la Corte non ne affronta il merito.
art. 1810 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di comodato senza determinazione di durata; non viene interpretato dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte evidenzia però che la censura non è formulata in modo idoneo a devolvere una questione di diritto esaminabile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama il requisito di specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti a pena di inammissibilità; la ricorrente non ha riportato le ragioni dedotte a sostegno della doglianza e non ha quindi assolto l'onere di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che denunci un'omessa pronuncia deve individuare con precisione il motivo di appello o la domanda devoluta al giudice di merito, indicando anche dove e come la questione sia stata proposta; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Non è sufficiente lamentare in astratto che il giudice d'appello non abbia esaminato un tema: occorre dimostrare che quel tema sia stato effettivamente introdotto nel processo e che la sentenza impugnata vi abbia omesso di provvedere.
- L'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede la chiara indicazione e, nei limiti necessari, la trascrizione degli atti rilevanti; la mancanza di tale esposizione comporta inammissibilità.
- Una questione non trattata dalla sentenza impugnata e non adeguatamente devoluta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021
- ordinanza_civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36070/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →