Cassazione Civile, Ordinanza n. 36058/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di riscatto agrario relativa a un terreno sito in Faicchio. Il giudice di merito aveva dichiarato la decadenza del retraente dal diritto di riscatto per mancato pagamento del prezzo nel termine fissato. Il ricorrente sosteneva invece di avere adempiuto a quanto necessario per la tempestività del pagamento, avendo effettuato un'offerta reale della somma dovuta tramite ufficiale giudiziario, il quale aveva verbalizzato il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento perché intendeva consultare il proprio legale. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1210 c.c. e dell'art. 8 L. n. 590 del 1965, anche in relazione all'art. 360 c.p.c., sostenendo che, in assenza di disciplina specifica, sarebbe stato sufficiente l'offerta reale senza necessità di deposito liberatorio successivo. Inoltre lamentava, in via sostanziale, un erroneo apprezzamento delle risultanze documentali e del comportamento del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente aveva richiamato atti e documenti del giudizio di merito senza trascriverli adeguatamente né indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazione di legge, si risolvevano in contestazioni sul fatto e nella richiesta di una rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione nei limiti del vizio motivazionale applicabile ratione temporis. Nel merito, la Corte ha comunque ribadito il principio secondo cui, nel riscatto agrario, per la tempestività del pagamento del prezzo, se il creditore rifiuta il pagamento, anche pretestuosamente, il retraente deve procedere al deposito liberatorio ex art. 1210 c.c.; l'offerta non formale non è equiparabile al versamento del prezzo e vale solo a escludere la mora, non a realizzare la liberazione del debitore. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano dell'ammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mora del creditore e agli effetti del rifiuto del pagamento.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata agli effetti della costituzione in mora del creditore.
Richiamato in tema di offerta reale e condizioni dell'offerta della prestazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza dell'offerta reale eseguita tramite ufficiale giudiziario.
La Corte afferma che, in caso di rifiuto del creditore nel riscatto agrario, il retraente deve effettuare il deposito liberatorio della somma dovuta ai fini della tempestività del pagamento.
La Corte precisa che l'offerta non formale vale solo a far venir meno la mora debendi, non a produrre la liberazione del debitore.
È il termine richiamato per il pagamento del prezzo nel riscatto agrario, applicato secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
Richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva l'impropria deduzione di vizi di motivazione oltre i limiti consentiti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti richiamati comporta inammissibilità del ricorso.
La Corte richiama anche questa disposizione per ribadire l'inammissibilità del ricorso alla luce di principi già consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Citata come legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti o atti del giudizio di merito è inidoneo se non accompagnato dalla loro specifica trascrizione o dalla puntuale indicazione della collocazione nel fascicolo, perché la Corte deve poterli individuare senza indagini integrative.
- Le censure formalmente denunciate come violazione di legge non possono tradursi, in cassazione, in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, specie quando il vizio di motivazione è dedotto oltre i limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile.
- Nel riscatto agrario, la tempestività del pagamento del prezzo richiede, in caso di rifiuto del creditore, il deposito liberatorio della somma dovuta; l'offerta non formale o reale, da sola, non equivale al pagamento e non produce liberazione del retraente.
- Le norme sull'offerta e sulla mora del creditore devono essere lette in coerenza con i principi di buona fede e cooperazione nell'adempimento, ma tale lettura non elimina la necessità del deposito liberatorio quando il pagamento sia rifiutato.
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