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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36064/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

Un soggetto aveva ricevuto un incarico irrevocabile, conferito da una mandante, per visionare e valutare immobili, quote societarie e terreni, oltre che per promuovere e seguire trattative finalizzate alla vendita, cessione e divisione delle relative quote e beni. Dopo la revoca immediata dell'incarico da parte della mandante, il mandatario agiva per ottenere: a) l'accertamento dell'assenza di giusta causa della revoca; b) il pagamento del compenso pattuito per le attività svolte, comprensivo della provvigione prevista per eventuali atti notarili di vendita/permuta/acquisizione; c) il rimborso di ulteriori spese e compensi indicati in preavvisi di fattura; d) in subordine o in aggiunta, il risarcimento del danno per la revoca asseritamente ingiustificata. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo, in sintesi, che il diritto alla provvigione fosse subordinato alla stipula degli atti notarili, che l'attività di stima fosse già compresa nel compenso fisso annuo e che le ulteriori spese non fossero dovute o non fossero provate. La Corte d'appello dichiarava poi inammissibile l'impugnazione. In Cassazione il ricorrente denunciava: omessa pronuncia e motivazione apparente sulla giusta causa di revoca; violazione delle norme sul mandato, sull'interpretazione contrattuale, sul risarcimento del danno e sull'onere della prova; erronea negazione del compenso per l'attività di stima e delle somme indicate nel preavviso di fattura n. 15/2017; carenze motivazionali e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. in tema di prova delle spese postali e documentazione delle voci richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha chiarito che il giudice di merito aveva comunque deciso sulla domanda risarcitoria, respingendola per difetto di prova del danno; che la valutazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell'an debeatur; e che il ricorso era parzialmente inammissibile perché non aveva indicato come le ulteriori questioni fossero state devolute in appello, come richiesto nei casi di ricorso per cassazione contro sentenza di primo grado ex art. 348-ter c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale che ha introdotto il rito sommario utilizzato per l'introduzione del giudizio di primo grado

  • art. 1720 c.c.

    il rimborso al mandatario riguarda le anticipazioni/spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dell'incarico, ma non elide la necessità di distinguere tra spese rimborsabili e spese già comprese nel compenso pattuito

  • art. 1723 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di revoca del mandato irrevocabile

  • art. 1725 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di revoca del mandato e conseguenze della mancanza di giusta causa

  • art. 1223 c.c.

    criterio generale di liquidazione del danno risarcibile, applicabile anche alle pretese derivanti da revoca ingiustificata del mandato

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo quando il danno sia certo nell'an, ma non sia possibile o sia difficile provarne l'ammontare

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 1367 c.c.

    richiamato in relazione al principio di conservazione degli atti, applicato alla procura

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio di conservazione degli atti processuali

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione a motivazione e giusto processo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre violazione delle regole di valutazione delle prove

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il danno incombe sulla parte che lo allega e chiede il risarcimento

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità dell'appello

  • art. 348-ter c.p.c.

    impone, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dopo inammissibilità dell'appello, di indicare i motivi già devoluti al giudice di gravame

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno e alla devoluzione delle questioni in appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla necessità di riproporre le domande o eccezioni non accolte

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare il contenuto dei motivi di appello per consentire il controllo sulla formazione del giudicato interno

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità, all'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 6 CEDU

    l'onere di indicare i motivi di appello nel ricorso per cassazione non contrasta con la Convenzione, essendo chiaro, prevedibile e non eccessivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di primo grado resa dopo declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso deve indicare specificamente quali questioni siano state effettivamente devolute al giudice di appello, altrimenti i motivi che investono questioni non dimostrate come appellate sono inammissibili per difetto di specificità e per il rischio di giudicato interno.
  • Il rigetto di una domanda risarcitoria può essere correttamente fondato sul difetto di prova del danno anche senza affrontare la questione della responsabilità o della giusta causa, quando la mancanza di prova del pregiudizio rende superfluo l'esame dell'an debeatur.
  • La valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sostituire la prova dell'esistenza del danno: essa opera solo per la liquidazione del quantum quando il danno sia già certo nell'an debeatur ma sia difficile o impossibile quantificarlo.
  • In tema di mandato, il mandatario che agisca per il pagamento di compensi, rimborsi o risarcimento deve distinguere tra voci contrattuali, spese rimborsabili e danni da revoca ingiustificata, poiché il riconoscimento di una voce non implica automaticamente il riconoscimento delle altre.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi del credito risarcitorio, compresa l'effettiva sussistenza e riconducibilità del danno lamentato, grava sulla parte che lo invoca.
  • La procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, se inserita nel medesimo contesto documentale dell'impugnazione, è normalmente sufficiente a soddisfare il requisito della specialità in base al principio di conservazione degli atti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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