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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36062/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una azienda sanitaria locale ha impugnato la sentenza d'appello che, in una controversia relativa al pagamento di fatture per prestazioni di ricovero ospedaliero di lungodegenza rese in base a convenzioni con il servizio sanitario nazionale, aveva accolto in parte le domande di pagamento proposte da due strutture sanitarie e dalla cessionaria di uno dei crediti. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: (1) si contestava l'erronea applicazione degli effetti di pronunce del Consiglio di Stato su atti amministrativi regionali e, in particolare, si sosteneva che la delibera regionale annullata avesse natura di atto plurimo con effetti scindibili e che le parti, non avendola impugnata, fossero vincolate alla tariffa ivi fissata; (2) si censurava il mancato rimborso di una specifica fattura del 1999; (3) si contestava il riconoscimento degli interessi moratori ex artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, assumendo che le disposizioni convenzionali e regionali li avessero resi applicabili solo ai crediti futuri dal 1 gennaio 1990 e non a quelli pregressi. La ricorrente articolava le doglianze sotto i profili di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, ma in modo ritenuto dal giudice di legittimità generico e non specificamente correlato alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha rilevato, da un lato, lacune nella esposizione sommaria dei fatti, con trascrizioni ampie ma non idonee a ricostruire in modo chiaro e autosufficiente il fatto sostanziale e processuale; dall'altro, ha osservato che i tre motivi erano estranei alla reale motivazione della sentenza impugnata, perché si limitavano a riproporre questioni di merito senza individuare puntualmente gli errori della decisione d'appello e senza ricondursi in modo specifico ai vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c. È stata quindi confermata la sentenza di merito e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo specifico alle categorie di vizio previste dalla norma; non è ammissibile una critica generica o cumulativa della decisione

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti completa e autosufficiente e una specifica indicazione dei motivi di impugnazione, senza rinvii esterni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la controversia è stata trattata in adunanza camerale ai sensi della disciplina del procedimento camerale in Cassazione

  • art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962

    richiamato quale base del regime degli interessi moratori oggetto di contestazione

  • art. 36 d.P.R. n. 1063 del 1962

    richiamato quale base del regime degli interessi moratori oggetto di contestazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono nella mera riproposizione di tesi di merito già svolte nei gradi precedenti.
  • L'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 c.p.c. deve consentire, senza ricorso a fonti esterne, una chiara ricostruzione del fatto sostanziale e processuale; in difetto, il ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Non è sufficiente denunciare formalmente violazioni di legge, nullità o vizio motivazionale: il motivo deve identificare puntualmente l'errore della sentenza impugnata e rientrare in una delle categorie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.
  • La proposizione di motivi cumulativi, confusi o estrinseci rispetto alla decisione impugnata integra un 'non motivo' e determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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