Cassazione Civile, Ordinanza n. 36057/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'esistenza di un comodato verbale gratuito avente ad oggetto una porzione di un manufatto realizzato su terrazzo condominiale e dalla conseguente richiesta di restituzione del bene e di risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provato il comodato precario sulla base della mancata prova di un diverso titolo di godimento e della perdurante occupazione del bene. I primi ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 948, 1803 e 1810 c.c. e lamentando che: non vi fosse prova dell'esistenza del contratto di comodato; il soggetto che agiva non fosse proprietario del terrazzo né del locale; non potesse operare il recesso unilaterale ex art. 1810 c.c. in mancanza di un contratto valido; la Corte avesse invertito l'onere della prova, facendo derivare l'esistenza del comodato dalla mancata prova di altro titolo. Gli ulteriori ricorrenti hanno proposto ricorso autonomo e tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso autonomo e successivo perché proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso, in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione. Quanto al primo ricorso, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati, ritenendo fondato il rilievo sulla violazione della regola di riparto dell'onere della prova: chi agisce per la restituzione di un bene concesso in godimento deve provare il titolo della consegna e il successivo venir meno del rapporto, e non può ottenere accoglimento solo perché la controparte non abbia provato un diverso titolo. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta anche apparente e illogica nella parte in cui aveva desunto il comodato dalla semplice perdurante occupazione non giustificata da altro titolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti in tema di azione di rivendica/restituzione, ma la Corte decide soprattutto sul riparto dell'onere probatorio nella domanda di restituzione del bene
richiamato per la disciplina del comodato; la Corte ribadisce che il comodato, se allegato come titolo di detenzione, deve essere provato da chi agisce per la restituzione
richiamato con riguardo al comodato precario e al recesso del comodante; la Corte osserva che il recesso presuppone la prova del rapporto di comodato
la Corte afferma che la decisione di merito ha violato la regola sull'onere della prova, poiché il fatto costitutivo della domanda restitutoria include la prova del titolo di consegna e del suo venir meno
norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale
richiamato per affermare che le impugnazioni successive alla prima devono essere proposte come ricorso incidentale nel termine di legge
richiamato, in combinato con l'art. 370 c.p.c., per il termine di proponibilità del ricorso incidentale
richiamato nei motivi assorbiti in tema di danno-conseguenza
richiamato nei motivi assorbiti in tema di liquidazione equitativa del danno
richiamato nei motivi assorbiti in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo
richiamato nei motivi assorbiti in tema di criteri di liquidazione del danno
richiamato nei motivi assorbiti in punto spese di lite
richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alla struttura della sentenza e alla motivazione
richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alle nullità processuali
richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alle nullità della sentenza
richiamato nei motivi assorbiti in tema di regolazione delle spese e posizione dei litisconsorti
Massime di principio
- Chi agisce per la restituzione di un bene assunto concesso in godimento deve provare, quale fatto costitutivo della domanda, sia il titolo in base al quale il bene è stato consegnato, sia il successivo venir meno di tale titolo o del rapporto che legittimava la detenzione.
- Non è corretto desumere l'esistenza di un comodato precario dalla sola mancata prova, da parte del convenuto, di un diverso titolo di occupazione: l'onere probatorio non si rovescia sul detentore.
- La perdurante occupazione del bene, se non accompagnata dalla prova del titolo originario e della sua cessazione, non basta da sola a fondare l'accertamento del comodato e l'obbligo di restituzione.
- Nel processo di cassazione, dopo la notificazione della prima impugnazione, le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono essere proposte in via incidentale entro il termine di legge; altrimenti sono inammissibili.
- Una motivazione meramente apparente o apodittica integra vizio denunciabile in cassazione quando la decisione non spieghi in modo coerente il percorso logico-giuridico seguito per la qualificazione del rapporto e la ripartizione dell'onere della prova.
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