Cassazione Civile, Ordinanza n. 36061/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento proposta nei confronti di una società e di alcuni convenuti in relazione al pagamento effettuato in esecuzione di un decreto ingiuntivo fondato su un contratto di finanziamento per l'acquisto di un furgone, contratto che sarebbe stato attivato sulla base di una richiesta recante firma apocrifa, attribuita probabilmente a una dei convenuti. La Corte d'appello aveva respinto il gravame della società, ritenendo, tra l'altro, che nel precedente ricorso per ingiunzione il petitum fosse un inadempimento contrattuale, mentre nella causa definita con la sentenza impugnata il petitum fosse un danno da illecito extracontrattuale; aveva inoltre escluso l'efficacia del giudicato esterno sul decreto ingiuntivo, poiché intervenuto fra soggetti diversi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c.; 2) ancora violazione dell'art. 2909 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., in tema di disconoscimento/verificazione della scrittura privata; 4) violazione degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. La Corte ha inoltre rilevato, in via preliminare, che il fallimento del ricorrente non interrompeva il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso non rispettasse il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per difetto di una esposizione chiara e completa dei fatti di causa e del fatto processuale; ha poi osservato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per il richiamo non adeguatamente riprodotto di atti e documenti di vari giudizi. Inoltre, il ricorso non censurava in modo idoneo tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare quelle relative alla differenza tra inadempimento contrattuale e illecito aquiliano e all'irrilevanza del preteso giudicato esterno. La Corte ha anche evidenziato che le doglianze mascheravano un inammissibile riesame del merito e una critica alla valutazione delle prove. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente in favore dei controricorrenti; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti dell'intimata rimasta contumace.
Norme richiamate
Il fallimento di una parte non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio.
Nel giudizio di cassazione non sono ipotizzabili gli adempimenti previsti per la prosecuzione del processo da parte di chi vi abbia interesse, sicché il curatore non si sostituisce al fallito nel processo di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte una piena comprensione della controversia senza ricorso ad altre fonti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando il ricorso si fonda su atti e documenti, questi devono essere specificamente indicati e riprodotti, per la parte di interesse, a pena di inammissibilità.
La censura sul giudicato esterno è inammissibile se non investe idoneamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e se non è supportata dalla necessaria attestazione di passaggio in giudicato.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla firma apocrifa e sulla verificazione/disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla firma apocrifa e sulla verificazione/disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato nel quarto motivo, ma senza che la censura superi i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
La Corte d'appello aveva qualificato la pretesa come danno da illecito extracontrattuale, e tale ratio non è stata idoneamente censurata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo chiaro e autosufficiente i fatti di causa e il percorso processuale, costringendo la Corte a ricostruire autonomamente la controversia.
- La deduzione di vizi che coinvolgono atti e documenti richiede specifica indicazione e riproduzione, per la parte rilevante, del contenuto degli atti su cui il ricorso si fonda.
- La mancata censura di anche una sola delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione comporta l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione nella sua interezza.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione del merito o delle prove, essendo riservata al giudice di merito la selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il giudicato esterno può essere utilmente invocato solo se il ricorrente ne dimostra specificamente l'esistenza, il passaggio in giudicato e la rilevanza processuale, indicando anche dove il relativo documento sia stato prodotto.
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