Cassazione Civile, Ordinanza n. 21139/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, emesso a seguito di verifica conclusa con processo verbale di constatazione, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la natura non commerciale dell'ente ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, recuperando imposte dirette, IRAP e IVA oltre sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provata la natura commerciale dell'associazione sulla base di corrispettivi differenziati, svolgimento di attività promozionale, violazione delle clausole statutarie sulla democraticità e partecipazione, iscrizioni temporanee e accessi con singoli ingressi o servizi, nonché omessa tenuta del libro soci e maggiori ricavi del bar. In cassazione la contribuente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e documenti attestanti i requisiti dell'art. 148 TUIR e l'effettiva attività dilettantistica; violazione dell'art. 148 TUIR per avere negato la qualifica di ASD nonostante clausole statutarie conformi e rispettate; illegittimità del metodo induttivo ex art. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973 per la rideterminazione dei ricavi del bar, lamentando l'uso della media aritmetica semplice invece della ponderata; omessa pronuncia su tassazione delle quote di iscrizione, detrazione IVA e sanzioni; violazione delle norme IVA e della direttiva 2006/112/CE per il diniego della detrazione; violazione delle norme sulle sanzioni per mancato riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso, ritenendo effettivamente sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza di appello sulle questioni specificamente devolute in secondo grado relative alla non assoggettabilità a tassazione delle quote di iscrizione, alla detrazione IVA e alla debenza delle sanzioni. Ha invece dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, perché rivolti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di merito, o perché privi della necessaria allegazione della decisività o della disomogeneità dei prodotti ai fini del criterio di ricostruzione dei ricavi. Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado competente, affinché esamini le questioni pretermesse e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se è indicato un fatto storico decisivo non considerato dal giudice di merito; non basta sollecitare una diversa lettura delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le condizioni di non commercialità e i requisiti statutari dell'ente associativo non possono essere riesaminati in cassazione sotto forma di mera critica alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
art. 39, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La scelta tra media aritmetica semplice e media ponderata nella ricostruzione induttiva dei ricavi dipende dall'omogeneità o disomogeneità dei beni venduti; chi invoca la media ponderata deve allegare e dimostrare la disomogeneità.
La mancata pronuncia su questioni ritualmente devolute integra un vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio per il relativo esame.
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La questione della detrazione IVA era stata devoluta ma non esaminata dal giudice di appello, risultando assorbita dall'accoglimento del motivo di omessa pronuncia.
artt. 73 e 78 Direttiva 2006/112/CE
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere il principio di neutralità dell'IVA e la conseguente detraibilità, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; motivo assorbito.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato per l'esclusione delle sanzioni quando vi sia incertezza oggettiva sulla norma applicabile; motivo assorbito.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico realmente trascurato e del percorso logico per cui, se esaminato, avrebbe con elevata probabilità condotto a una decisione diversa; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.
- La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione del merito: quando la censura mira a rimettere in discussione l'apprezzamento degli elementi istruttori, essa è inammissibile.
- Nel contenzioso sulle agevolazioni fiscali degli enti associativi, la perdita della natura non commerciale va apprezzata sulla base del concreto svolgimento dell'attività e del rispetto sostanziale dei principi associativi; tuttavia la relativa contestazione non può essere riproposta in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
- Nella ricostruzione induttiva dei ricavi, la media aritmetica semplice è utilizzabile se la merce è omogenea; la media ponderata va dedotta e supportata da specifiche allegazioni sulla disomogeneità dei beni e sulla diversa incidenza dei ricarichi.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente devoluta al giudice di appello integra un vizio processuale che impone la cassazione con rinvio per l'esame delle questioni non trattate.
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