Cassazione Civile, Ordinanza n. 02639/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015 relativo a immobili di proprietà della società ricorrente, già concessi in locazione finanziaria e oggetto di risoluzione del contratto dal 17 aprile 2014, ma rimasti materialmente detenuti dall'utilizzatore/ex concessionario. Il giudice tributario regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo la società proprietaria soggetto passivo dell'IMU dal momento della risoluzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme che individuano il soggetto passivo IMU, sostenendo che, fino alla riconsegna materiale, il soggetto passivo resterebbe l'utilizzatore; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione di interessi e sanzioni; con il terzo, in via subordinata, ha lamentato difetto di motivazione sul rigetto implicito di tale domanda; con il quarto ha censurato, nel merito, la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, richiamando la disciplina sul legittimo affidamento e il contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, in caso di risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore/proprietario anche se il bene non è ancora stato materialmente restituito. Ha invece accolto nei limiti indicati il secondo e il quarto motivo: ha rilevato l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni, ma, trattandosi di questione di puro diritto, ha deciso nel merito, escludendo gli interessi e confermando la debenza dell'imposta; per le sanzioni ha riconosciuto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, dichiarandole non applicabili. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata solo nella parte relativa alle sanzioni, con decisione nel merito sul punto e rigetto dell'originario ricorso per il resto. Spese compensate integralmente.
Norme richiamate
ai fini IMU, nella locazione finanziaria la soggettività passiva segue l'esistenza del vincolo contrattuale; con la risoluzione il locatore torna soggetto passivo anche se il bene non è ancora stato riconsegnato
richiamato insieme all'art. 9 per l'individuazione del soggetto passivo IMU
art. 1, comma 672, L. 147/2013
ritenuto irrilevante ai fini IMU, perché disciplina la TASI con presupposto impositivo diverso
non sono richieste sanzioni né interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
non ricorrevano i presupposti per escludere gli interessi, poiché le indicazioni ministeriali richiamate riguardavano l'obbligo dichiarativo e non potevano fondare l'esimente sul tributo dovuto
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
la Corte ha ritenuto integrata l'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
coerentemente con l'art. 10, comma 3, Statuto del contribuente, giustifica l'esclusione delle sanzioni per incertezza normativa
la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza
ha fondato la decisione di non applicare le sanzioni in presenza di un contrasto giurisprudenziale non ancora stabilizzato
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per dedurre il vizio di motivazione sulla domanda relativa a interessi e sanzioni
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte per giustificare la decisione immediata nel merito su questioni di puro diritto, evitando un rinvio inutile
Massime di principio
- In caso di locazione finanziaria risolta, la soggettività passiva IMU si trasferisce dal locatario al locatore/proprietario dal momento della risoluzione, senza che assuma rilievo la mancata riconsegna materiale del bene.
- Ai fini dell'IMU rileva il vincolo contrattuale che attribuisce la detenzione qualificata del bene, non la mera detenzione materiale; quando il vincolo viene meno, viene meno anche la soggettività passiva del precedente utilizzatore.
- L'art. 1, comma 672, L. 147/2013, relativo alla TASI, non può essere utilizzato per interpretare il diverso presupposto dell'IMU.
- La tutela del legittimo affidamento esclude gli interessi solo se il contribuente si sia concretamente conformato a indicazioni dell'amministrazione pertinenti al tributo e al comportamento contestato; non basta il richiamo a indicazioni generali o a istruzioni non riferite all'obbligo fiscale sostanziale.
- Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando, al momento della violazione, sussista un'obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale sulla portata della disposizione violata, specie se il quadro interpretativo della Corte di cassazione era non ancora consolidato o contrastante.
- Se la questione omessa dal giudice di merito è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito, evitando un rinvio meramente formale.
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