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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 31593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio relativa al recupero a tassazione, per l'anno 1988, di redditi fondiari derivanti da un immobile sito in Siracusa e di redditi di capitale collegati alla partecipazione nella Fin. Part. S.p.A. Ha sostenuto, in sintesi, che l'Amministrazione non avesse provato la sua residenza fiscale in Italia, il ruolo di amministratore di fatto o dominus della società, l'effettiva percezione e l'ammontare degli utili extracontabili, né la loro imputabilità al 1988. Ha inoltre invocato il principio di cassa, sostenendo che gli utili avrebbero dovuto essere tassati nel 1989, dopo l'approvazione del bilancio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione effettiva della CTR e mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto, ritenuti adeguatamente fondati su presunzioni non superate dal contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro l'avviso di accertamento anziché contro la sentenza e perché il vizio di motivazione era stato formulato secondo una versione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non applicabile alla sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha escluso che fosse necessario attendere l'approvazione del bilancio per imputare gli utili extracontabili all'anno 1988, poiché tali utili non risultavano collegati alle risultanze del bilancio societario. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito, anche mediante presunzioni, elementi sufficienti a dimostrare la riferibilità al contribuente dei redditi non dichiarati e che il contribuente non avesse fornito una prova contraria adeguata.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Regolano le presunzioni semplici. La CTR ha potuto fondare l'accertamento su presunzioni ritenute idonee e concordanti, il cui apprezzamento di fatto non è stato ritenuto censurabile in cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41

    Riguardano i poteri e le modalità dell'accertamento delle imposte sui redditi. La decisione conferma che l'Amministrazione può ricostruire redditi non dichiarati sulla base di elementi presuntivi, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Per le sentenze pubblicate prima dell'11 settembre 2012, il vizio doveva riguardare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto storico controverso e decisivo; non era sufficiente lamentare che il giudice non avesse esaminato una questione di diritto.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. n. 134 del 2012

    Ha modificato il n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., sostituendo il precedente vizio di motivazione con l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte ha evidenziato l'erronea formulazione del motivo rispetto alla disciplina applicabile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 7 e 42

    Sono stati richiamati in relazione alla determinazione del reddito e all'obbligo di dichiarazione, ma le censure fondate su tali disposizioni sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • Art. 2364 c.c.

    Prevede, tra l'altro, l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. La Corte ha escluso che tale regola, propria della gestione ordinaria e trasparente della società, imponga di imputare gli utili extracontabili all'anno successivo all'approvazione del bilancio.

Massime di principio

  • La mancata residenza fiscale in Italia non esclude automaticamente l'obbligo di dichiarare redditi prodotti o posseduti in Italia, come redditi fondiari derivanti da immobili situati nel territorio nazionale o redditi di capitale imponibili in Italia.
  • In presenza di redditi non dichiarati e di una società riconducibile di fatto al contribuente, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata, non limitarsi a negare la ricostruzione presuntiva.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito, salvo specifici vizi di diritto o motivazionali ammessi dalla legge.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure rivolte direttamente all'avviso di accertamento o formulate in modo non coerente con la disciplina temporale applicabile possono essere dichiarate inammissibili.
  • Il principio di cassa non consente automaticamente di rinviare all'anno successivo la tassazione di utili extracontabili: quando gli utili sono occulti e non risultano dalle ordinarie risultanze di bilancio, non è necessariamente applicabile il meccanismo civilistico legato all'approvazione del bilancio.
  • Per contestare efficacemente un accertamento occorre documentare separatamente la non percezione del reddito, il suo diverso ammontare, l'anno di competenza o percezione e l'assenza di collegamento economico o gestionale con la società interessata.

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