Sentenza del 06/12/2018 n. 389 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sugli adempimenti richiesti al soggetto passivo, in caso di mancato pagamento, ai fini della riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. . Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Riduzione - Principio di neutralità fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ridotto la base imponibile IVA e rettificato l'imposta relativa a crediti verso otto clienti dichiarati insolventi, recuperando circa 59.017,35 euro. L'amministrazione fiscale ha negato la rettifica perché la società non aveva previamente comunicato ai debitori insolventi l'intenzione di annullare, in tutto o in parte, l'IVA, comunicazione necessaria per consentire ai debitori soggetti passivi di rettificare l'eventuale IVA detratta. La questione era se tale formalità fosse compatibile con il principio di neutralità fiscale e con gli articoli 90 e 273 della direttiva IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che subordini la riduzione della base imponibile IVA, in caso di mancato pagamento, alla previa comunicazione al cliente soggetto passivo dell'intenzione di annullare l'IVA. Tale requisito è legittimo perché consente di informare il debitore dell'obbligo di rettificare la detrazione effettuata e permette all'amministrazione di prevenire perdite di gettito o evasioni. La formalità deve tuttavia essere proporzionata, non eccessivamente onerosa e idonea a dimostrare il mancato incasso definitivo. La Corte non ha esaminato la seconda questione relativa al termine di quattro anni, poiché era stata posta solo in caso di risposta positiva alla prima. La controversia concreta è stata quindi rimessa al giudice nazionale per la decisione finale, comprese le spese.
Norme richiamate
Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
La norma impone, in linea di principio, la riduzione della base imponibile quando il corrispettivo non viene percepito, ma consente agli Stati membri di stabilire condizioni e, in caso di mancato pagamento, anche deroghe. Le formalità previste devono essere proporzionate e funzionali a dimostrare il mancato incasso.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire (...) altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Gli Stati membri possono imporre adempimenti ulteriori, purché necessari, proporzionati e non incompatibili con la neutralità dell'IVA né consistenti in obblighi di fatturazione supplementari vietati dalla direttiva.
Articoli 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
La comunicazione al debitore serve a consentirgli di rettificare l'IVA detratta quando il prezzo non viene pagato e il fornitore riduce l'imposta originariamente fatturata.
Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare.
La base imponibile deve riflettere il corrispettivo effettivamente ricevuto; l'amministrazione non può riscuotere IVA su somme definitivamente non percepite, salvo le condizioni e deroghe ammesse dalla direttiva.
Articolo 78, paragrafi 7 e 11, del Codice IVA portoghese
Ai fini della rettifica della detrazione inizialmente effettuata, all'acquirente (...) è comunicato l'annullamento totale o parziale dell'imposta.
La normativa portoghese consente la rettifica per crediti inesigibili in procedure di insolvenza, ma richiede la previa comunicazione al cliente soggetto passivo dell'intenzione di annullare l'IVA.
Articolo 98, paragrafo 2, del Codice IVA portoghese
Il diritto alla detrazione o al rimborso dell'eccedenza d'imposta può essere esercitato unicamente nei quattro anni successivi.
La questione relativa alla compatibilità di tale termine con il diritto dell'Unione non è stata decisa dalla Corte, perché subordinata a una risposta positiva alla prima questione.
Massime di principio
- In caso di crediti IVA non pagati, lo Stato può subordinare la riduzione della base imponibile a una previa comunicazione al cliente soggetto passivo, affinché quest'ultimo rettifichi l'eventuale detrazione.
- La formalità è normalmente compatibile con la neutralità fiscale se serve a evitare che il fornitore recuperi l'IVA senza una corrispondente rettifica del cliente e a prevenire perdite di gettito.
- Gli adempimenti nazionali devono essere proporzionati: non possono rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile il recupero dell'IVA relativa a crediti definitivamente inesigibili.
- La comunicazione dovrebbe essere effettuata prima della rettifica e con modalità idonee a provarne l'invio e la ricezione, anche se la legge non richiede necessariamente una forma particolare.
- La dichiarazione di insolvenza non elimina automaticamente gli obblighi procedurali previsti dalla normativa nazionale; occorre verificare tutte le condizioni e i termini applicabili.
- La sentenza non stabilisce che ogni termine di decadenza o prescrizione sia valido: la compatibilità del termine deve essere valutata separatamente alla luce dei principi di effettività e neutralità fiscale.
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