Sentenza del 06/12/2018 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero a tassazione di costi ritenuti dall’Ufficio non di competenza, da capitalizzare, non deducibili o non documentati, nonché la conseguente indetraibilità dell’IVA e l’applicazione delle sanzioni. In particolare, l’Agenzia contestava provvigioni contabilizzate nell’esercizio ritenuto errato, costi relativi a software, fatture emesse da società collegate o riconducibili ai medesimi nuclei familiari e ritenute riferibili a operazioni non effettive o non adeguatamente documentate. La società sosteneva invece l’effettività delle prestazioni, la corretta imputazione temporale dei costi e l’illegittimità delle riprese e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando il maggior imponibile IRES e IRAP in 180.636,70 euro e annullando integralmente i recuperi IVA. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto sia l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate sia l’appello incidentale della società, confermando la sentenza di primo grado. Sono stati quindi confermati alcuni recuperi relativi a costi non dimostrati o da capitalizzare, tra cui 3.500 euro per lavori in corso, 5.714,30 euro per ampliamento dell’impianto telefonico, 54.995,57 euro per costruzioni leggere e 116.426,83 euro per manutenzioni straordinarie. Sono invece rimasti annullati i recuperi per 760.000 euro relativi alle prestazioni delle società fornitrici, oltre alla relativa IVA, poiché l’Ufficio non aveva svolto un’attività istruttoria adeguata e aveva modificato in appello la contestazione da costi non documentati a operazioni oggettivamente inesistenti. Confermate anche le sanzioni, da rideterminare in proporzione agli imponibili accertati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La società contribuente deve dimostrare i presupposti per la deduzione dei costi, inclusi l’effettivo sostenimento e il periodo di competenza. Nel caso delle prestazioni per 760.000 euro, tuttavia, l’Ufficio non aveva adeguatamente provato la propria contestazione né svolto sufficienti approfondimenti istruttori.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Gli elementi indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti. La mera commistione societaria o familiare può giustificare approfondimenti, ma non basta da sola a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni.
Art. 41-bis del d.P.R. 600/1973
I competenti uffici dell’Agenzia delle entrate ... possono limitarsi ad accertare ... il reddito o il maggior reddito imponibili
L’accertamento parziale può essere utilizzato anche quando il disconoscimento di costi dedotti determina un maggior reddito imponibile, purché l’Ufficio disponga di elementi istruttori idonei.
Art. 32, comma 1, n. 1, del d.P.R. 600/1973
Attività istruttorie e acquisizione di elementi rilevanti
Le rettifiche possono fondarsi sulle risultanze delle attività istruttorie e del processo verbale di constatazione, ma gli elementi acquisiti devono essere sufficientemente certi e pertinenti.
Art. 5 del d.lgs. 472/1997
Responsabilità del contribuente per dolo o negligenza
La sanzionabilità richiede una condotta volontaria e colpevole. La sentenza ha ritenuto sussistente la colpevolezza quando dagli atti emergeva la volontà di ridurre indebitamente la base imponibile mediante la deduzione di costi.
Art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Compensazione delle spese di giudizio
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali, come avvenuto in entrambi i gradi di giudizio.
D.lgs. 158/2015
Applicazione del principio del favor rei in materia sanzionatoria
Per gli atti non definitivi, le sanzioni devono essere eventualmente ricalcolate secondo il regime più favorevole, attività che la sentenza ha ritenuto spettare direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Sentenza Corte di Cassazione n. 13068 del 15/06/2011
L’azione od omissione causativa della violazione deve essere volontaria e colpevole
Il principio è stato richiamato per affermare che la responsabilità sanzionatoria richiede coscienza e volontà della condotta, oltre a dolo o negligenza.
Massime di principio
- Il contribuente che deduce un costo deve poter dimostrare non solo l’esistenza della fattura e del pagamento, ma anche l’effettività della prestazione, la sua concreta utilità, la corretta quantificazione e l’imputazione al periodo d’imposta appropriato.
- Quando un costo riguarda beni o interventi destinati a produrre utilità pluriennale, deve essere normalmente capitalizzato e dedotto tramite ammortamento, salvo prova specifica del suo esaurimento nell’esercizio.
- La presenza di rapporti familiari o societari tra committente e fornitori costituisce un elemento di anomalia che può giustificare verifiche approfondite, ma non dimostra automaticamente l’inesistenza delle operazioni.
- L’Amministrazione finanziaria deve mantenere coerenza tra la contestazione contenuta nell’avviso di accertamento e quella formulata in giudizio; una riqualificazione sostanziale della contestazione in appello può compromettere la validità della pretesa.
- Se l’Ufficio contesta costi come non documentati o inesistenti, deve svolgere un’istruttoria adeguata, soprattutto quando emergono elementi di possibile collegamento tra le società coinvolte. La mera contestazione generica non è sufficiente.
- L’onere della prova del costo grava sul contribuente, ma l’Ufficio deve comunque motivare adeguatamente l’accertamento e provare gli elementi posti a fondamento della ripresa.
- La deduzione di costi ritenuti non spettanti può comportare sanzioni quando risulti una condotta volontaria o negligente; l’eventuale rideterminazione delle sanzioni deve tenere conto delle norme più favorevoli sopravvenute.
- La soccombenza reciproca, cioè la vittoria parziale di entrambe le parti su questioni diverse, può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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