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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 4568 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

IMPOSTE IN GENERE - ACCERTAMENTO - ATTO DI RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGITTIMITA' - TERMINE DI OTTO ANNI EX ART. 27 COMMA 16 DEL D.L. N. 185 DEL 2008 CONV. CON MOD. NELLA L. N. 2 DEL 2009 - APPLICABILITA' ANCHE AI CREDITI D'IMPOSTA NON SPETTANTI- AMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’atto di recupero di un credito d’imposta ritenuto non spettante, sostenendo, in particolare, l’illegittimità dell’atto per mancata previa revoca del credito da parte del Centro di Servizio di Pescara e per l’eventuale decorso del termine ordinario previsto per gli avvisi di accertamento. La questione riguardava anche l’applicabilità del termine speciale di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008 ai crediti non spettanti, oltre che a quelli inesistenti.

La decisione

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell’art. 1, comma 421, della L. n. 311/2004, l’Agenzia delle Entrate può emettere direttamente un atto di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, senza necessità di una previa revoca da parte del Centro di Servizio di Pescara. Inoltre, il termine di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, del D.L. n. 185/2008 si applica anche ai crediti d’imposta non spettanti. La distinzione tra credito inesistente e credito non spettante non impedisce l’applicazione del termine più lungo, volto a consentire le verifiche sull’investimento che ha generato il credito.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 421, Legge 30 dicembre 2004, n. 311

    L’Amministrazione finanziaria può emanare apposito atto di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato.

    L’Agenzia delle Entrate può procedere direttamente al recupero del credito d’imposta non spettante, senza una previa revoca da parte del Centro di Servizio di Pescara.

  • Art. 27, comma 16, Decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009

    Termine di otto anni per il recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati.

    Il termine di otto anni è applicabile anche ai crediti d’imposta non spettanti. La norma non considera l’inesistenza una categoria necessariamente distinta dalla non spettanza, ma mira a garantire un periodo adeguato per verificare l’investimento sottostante al credito.

  • Art. 43, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973

    Il termine ordinario previsto per il comune avviso di accertamento non prevale quando trova applicazione il termine speciale di otto anni per il recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati.

  • Art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004

    È richiamato tra i riferimenti normativi della decisione, ma dal testo disponibile non emerge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • Per il recupero di un credito d’imposta utilizzato indebitamente, l’Agenzia delle Entrate può emettere direttamente un atto di recupero, senza dover ottenere previamente la revoca del credito da parte di un diverso ufficio.
  • Il termine speciale di otto anni può applicarsi non solo ai crediti fiscalmente inesistenti, ma anche a quelli esistenti in astratto e non spettanti perché mancavano i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
  • La qualificazione del credito come non spettante, anziché inesistente, non comporta automaticamente l’applicazione del termine ordinario più breve dell’accertamento.
  • Quando il credito deriva da investimenti o da requisiti tecnici complessi, la normativa può riconoscere all’Amministrazione un termine più lungo per effettuare le verifiche sostanziali.
  • In casi analoghi occorre verificare la data di utilizzo in compensazione, la natura del credito, i requisiti sostanziali richiesti e il rispetto del termine speciale applicabile.

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