Sentenza del 06/12/2018 n. 989 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla possibilità di consentire al soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, di recuperare tutte le eccedenze dell'IVA versata all'amministrazione tributaria a titolo dei crediti insoluti. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Riduzione - Principio di neutralità fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ridotto la base imponibile IVA e rettificato l'imposta relativa a crediti verso otto clienti dichiarati insolventi. L'amministrazione fiscale ha negato il recupero dell'IVA, contestando il mancato rispetto dell'obbligo nazionale di comunicare previamente ai debitori soggetti passivi l'intenzione di annullare, in tutto o in parte, l'IVA, così da consentire loro di rettificare la detrazione precedentemente effettuata. La questione riguardava la compatibilità di tale obbligo con il principio di neutralità fiscale e con l'articolo 90 della direttiva IVA.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il principio di neutralità fiscale e gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE non ostano a una normativa nazionale che subordini la riduzione della base imponibile IVA, in caso di mancato pagamento, alla previa comunicazione al cliente soggetto passivo dell'intenzione di annullare l'IVA. La comunicazione consente al cliente di rettificare l'eventuale detrazione effettuata e permette all'amministrazione di prevenire perdite di gettito o evasioni. La formalità è legittima purché proporzionata, non eccessivamente onerosa e idonea a dimostrare il mancato incasso definitivo. La Corte non ha risposto alla seconda questione, relativa al termine di quattro anni, poiché era stata posta solo nell'ipotesi di risposta affermativa alla prima. La controversia concreta è stata rimessa al giudice nazionale per la decisione finale.
Norme richiamate
Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
La norma impone, in linea generale, la riduzione della base imponibile quando il corrispettivo non viene incassato, ma consente agli Stati membri di stabilire condizioni e, per il mancato pagamento, anche deroghe. Tali condizioni non possono compromettere la neutralità dell'IVA e devono essere proporzionate.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
La disposizione consente agli Stati di introdurre formalità aggiuntive, come la comunicazione preventiva al cliente, quando siano funzionali a garantire la corretta riscossione dell'imposta e a prevenire perdite di gettito, senza imporre oneri sproporzionati.
Articoli 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE
La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
Il cliente che abbia detratto l'IVA deve rettificare la detrazione quando l'imposta viene annullata o il corrispettivo non viene pagato, giustificando l'obbligo di informazione a carico del fornitore.
Articolo 219 della direttiva 2006/112/CE
Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
La rettifica dell'IVA può essere documentata mediante un documento o messaggio collegato in modo chiaro alla fattura originaria.
Articolo 78, paragrafi 7 e 11, del Código do IVA portoghese
All'acquirente di un bene o di un servizio che sia soggetto passivo di imposta è comunicato l'annullamento totale o parziale dell'imposta.
La normativa portoghese consente la rettifica dell'IVA su crediti inesigibili nel contesto di una procedura d'insolvenza, ma richiede la previa comunicazione al debitore soggetto passivo.
Articolo 98, paragrafo 2, del Código do IVA portoghese
Il diritto alla detrazione o al rimborso dell'eccedenza d'imposta può essere esercitato unicamente nei quattro anni successivi.
La questione della compatibilità del termine quadriennale con il diritto dell'Unione non è stata esaminata dalla Corte, perché condizionata a una risposta positiva alla prima questione.
Massime di principio
- In caso di crediti IVA insoluti, lo Stato può subordinare il recupero dell'imposta a una comunicazione preventiva al cliente soggetto passivo, affinché quest'ultimo rettifichi la detrazione eventualmente effettuata.
- Le formalità nazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione se perseguono la prevenzione di frodi o perdite di gettito, sono effettivamente utili e non impongono al fornitore oneri eccessivi o sproporzionati.
- Il principio di neutralità fiscale impedisce all'amministrazione di trattenere definitivamente IVA non incassata, ma non elimina gli obblighi documentali e procedurali necessari a verificare l'inesigibilità del credito e a coordinare la rettifica del fornitore con quella del cliente.
- È opportuno effettuare la comunicazione prima della rettifica e conservarne prova certa, indicando le fatture interessate, l'importo dell'IVA annullata e il presupposto dell'insolvenza o dell'inesigibilità.
- La sentenza non stabilisce automaticamente che ogni ritardo o mancato adempimento formale comporti la perdita definitiva del diritto al recupero: la proporzionalità della disciplina e gli effetti dei termini decadenziali devono essere valutati alla luce delle circostanze concrete e del diritto nazionale.
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