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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 1894 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Presunta inesistenza delle operazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, costi relativi a 16 fatture emesse nel 2009 dalla ditta individuale Foresti Fabio in favore della società. Le fatture riportavano genericamente la dicitura "lavori eseguiti presso vs/ cantieri" e non indicavano in dettaglio natura, tipologia, luogo e modalità delle prestazioni. Secondo l’Ufficio, la società non aveva fornito documentazione sufficiente a dimostrare l’inerenza e l’effettiva esecuzione dei costi. I contribuenti contestavano il difetto di motivazione degli avvisi, l’inesistenza della pretesa tributaria, la corretta esecuzione e contabilizzazione delle prestazioni, nonché l’applicazione degli accertamenti ai soci accomandanti estranei alla gestione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti e ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di VXX, che aveva definito la propria posizione mediante rottamazione delle liti. Ha invece accolto l’appello di DXX, della società e della socia accomandataria XXX, annullando l’avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che la genericità delle fatture, considerata isolatamente, non fosse sufficiente a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni. L’Ufficio avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere la contestazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    La norma consente l’imputazione pro quota del reddito societario ai soci, anche accomandanti. La questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti è stata ritenuta assorbita, poiché l’accertamento societario è stato annullato per insufficienza probatoria.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Era richiamato dai contribuenti nell’ambito della questione di legittimità costituzionale relativa all’onere probatorio gravante sui soci non amministratori; la Commissione non ha ritenuto necessario esaminarla nel merito.

  • Art. 39 D.P.R. 600/1973

    In materia di imposte dirette, l’Amministrazione deve supportare la rettifica del reddito e l’inesistenza delle passività dichiarate con elementi probatori o presuntivi adeguati.

  • Art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    In materia IVA, l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate grava inizialmente sull’Amministrazione. Solo dopo la produzione di elementi validi da parte dell’Ufficio passa al contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni.

  • Art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87

    Disciplina la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale rilevanti e non manifestamente infondate; nel caso concreto la richiesta di rimessione è rimasta assorbita.

  • Articoli 3, 24, 53 e 111 della Costituzione

    Sono stati invocati dai contribuenti per sostenere l’illegittimità costituzionale dell’onere imposto ai soci accomandanti di contestare il maggior reddito societario, ma la questione non è stata esaminata in ragione dell’accoglimento dell’appello su altra base.

  • Cassazione, sentenze n. 15395/2008 e n. 6943/2011

    Grava previamente sull’Amministrazione l’onere di fornire elementi di prova a sostegno dell’affermazione che le operazioni fatturate non siano mai state poste in essere.

    Le presunzioni semplici devono essere corroborate da ulteriori elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Soltanto dopo che l’Ufficio abbia fornito una base probatoria concreta il contribuente deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, cause C-285/11, C-80/11 e C-142/11

    Spetta all’amministrazione fiscale dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione partecipava a un’evasione.

    La buona fede del contribuente si presume in assenza di elementi oggettivi contrari. Il diniego della detrazione IVA richiede una dimostrazione concreta della frode o della consapevolezza, effettiva o doverosa, del contribuente.

Massime di principio

  • La mera genericità delle fatture non dimostra, da sola, l’inesistenza o l’inerenza dei costi: l’Amministrazione deve indicare e provare ulteriori circostanze oggettive e verificabili.
  • Nei casi di operazioni ritenute inesistenti, l’onere probatorio è inizialmente dell’Ufficio. Il contribuente deve fornire una prova dettagliata dell’effettività delle operazioni soprattutto dopo che l’Ufficio abbia prodotto elementi presuntivi qualificati.
  • Pagamenti tracciati e registrazione contabile non provano automaticamente l’effettività e l’inerenza delle prestazioni, ma costituiscono elementi che devono essere valutati insieme a contratti, ordini, rapporti di lavoro, documenti di cantiere, corrispondenza e altre evidenze concrete.
  • Per contestare validamente un costo, l’Ufficio deve distinguere tra inesistenza dell’operazione, mancanza di inerenza, indeducibilità o incongruità economica, fornendo una motivazione coerente con la specifica contestazione.
  • In materia IVA, il diniego della detrazione per frode richiede elementi oggettivi che dimostrino la frode e, quando necessario, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • L’annullamento dell’accertamento societario può rendere assorbite le questioni relative all’imputazione del reddito ai soci e alla responsabilità dei soci accomandanti.

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