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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - Obbligo del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati - Nullità insanabile - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2010, contestando, tra l'altro, l'omesso contraddittorio endoprocedimentale, la carenza di motivazione e di prova, nonché l'infondatezza della pretesa, sostenendo che le operazioni contestate fossero cessioni intracomunitarie. La controversia riguardava un tributo armonizzato, per il quale il contraddittorio preventivo è richiesto dal diritto unionale. La contribuente ha inoltre evidenziato di disporre di documentazione, non esaminata dall'Ufficio, idonea a ricostruire la spedizione della merce e la natura delle operazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso ritenendo che l'omissione del contraddittorio non fosse sufficiente, in assenza della prova che il contribuente avrebbe potuto fornire elementi utili a una diversa decisione. In appello, la Commissione ha invece ritenuto fondata la doglianza: l'Ufficio non aveva instaurato il contraddittorio preventivo e la contribuente aveva argomenti e documenti preesistenti, potenzialmente decisivi, che avrebbe potuto produrre se fosse stata convocata. L'atto impositivo è stato quindi considerato nullo. È stata ritenuta irrilevante la mancata produzione documentale nella successiva fase di accertamento con adesione, poiché la nullità si era già verificata prima. L'appello è stato accolto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi, liquidate in 10.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articolo 41, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato quale fondamento del diritto del contribuente a essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo lesivo.

  • Articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    È richiamato in tema di contraddittorio preventivo con l'Amministrazione finanziaria, quale garanzia partecipativa del contribuente.

  • Articolo 43 del DPR n. 600/1973

    È stato invocato dalla contribuente per contestare la decadenza dell'Amministrazione dal potere di rettifica, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della violazione del contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Per i tributi armonizzati di derivazione unionale, l'omesso contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell'atto impositivo.
  • Il contribuente deve indicare non solo contestazioni astratte, ma anche argomenti concreti e documenti preesistenti che avrebbe potuto sottoporre all'Ufficio e che avrebbero potuto influire sull'accertamento o sulla sua motivazione.
  • La documentazione utile può riguardare, ad esempio, la spedizione e la consegna delle merci, i documenti di trasporto, le attestazioni degli spedizionieri e la corrispondenza commerciale.
  • La nullità derivante dall'omesso contraddittorio si perfeziona prima dell'eventuale accertamento con adesione; la mancata partecipazione o produzione documentale in tale fase successiva non sana automaticamente il vizio originario.
  • L'assenza di un obbligo generale di contraddittorio per ogni tributo non esclude l'obbligo specifico previsto per i tributi armonizzati dal diritto dell'Unione europea.
  • In casi analoghi è opportuno eccepire tempestivamente l'omesso contraddittorio e dimostrare in modo dettagliato quale concreta difesa o documentazione sarebbe stata presentata e perché avrebbe potuto incidere sulla pretesa tributaria.

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