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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di alcuni dipendenti ANAS nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavoratori avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto a conservare, ex art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, nel proprio assegno personale riassorbibile, alcune voci retributive percepite presso ANAS: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria integrativa. La Corte d’appello di Roma ha riformato solo in parte la decisione, escludendo dall’assegno personale la voce relativa all’assicurazione sanitaria, ma confermando la conservazione delle altre voci. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL Anas 2002/2005, dell’art. 1, comma 226, L. n. 266/2005, in combinato disposto con l’art. 3, comma 57, L. n. 537/1993, nonché dell’art. 3 Cost. Secondo il ricorrente, premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione non potevano concorrere a formare la base di calcolo dell’assegno personale, perché l’art. 77 del contratto collettivo li collocava nella retribuzione variabile e non tra le voci fisse e continuative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello del combinato disposto tra art. 36 del d.l. n. 98/2011 e disciplina collettiva ANAS, chiarendo che la garanzia di conservazione riguarda le voci del trattamento economico che, pur eventualmente collocate nella retribuzione accessoria, presentino in concreto carattere di fissità e continuità. La Corte ha affermato che la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio non coincide automaticamente con la classificazione formale della contrattazione collettiva e che, per escludere la conservazione della voce nel nuovo trattamento, non basta che essa sia formalmente accessoria: occorre verificare se sia certa nell’an e nel quantum e stabile rispetto alla posizione lavorativa. Poiché la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della disciplina delle singole voci e della documentazione paga, che premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio erano corrisposti in misura fissa e continuativa, la decisione impugnata è stata confermata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    La garanzia di conservazione del trattamento economico nel passaggio di personale riguarda le voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio; la loro individuazione va compiuta in concreto, non solo sulla base della qualificazione formale del contratto collettivo.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo richiama per distinguere tra trattamento fondamentale, diretto a remunerare la prestazione base, e trattamento accessorio, collegato a performance, attività specifiche o condizioni particolari di lavoro.

  • art. 77 CCNL Anas 2002/2005

    La classificazione in retribuzione fissa e retribuzione variabile non è di per sé decisiva per escludere la computabilità di una voce nell'assegno personale; occorre valutare la disciplina concreta della singola indennità.

  • art. 85 CCNL Anas 2002/2005

    Richiamato quale disposizione utile a verificare se le singole voci retributive fossero connotate da fissità e continuità.

  • art. 88 CCNL Anas 2002/2005

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato; il ricorso è stato ritenuto non fondato/in parte inammissibile perché non confutava specificamente l’accertamento sulla disciplina delle singole voci.

  • art. 91 CCNL Anas 2002/2005

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto della disciplina contrattuale sulle voci retributive.

  • art. 1, comma 226, L. n. 266/2005

    Censurato dal ricorrente come norma combinata con l’art. 3, comma 57, L. n. 537/1993; non risulta però decisiva ai fini dell’esito, che dipende dall’interpretazione dell’art. 36 d.l. n. 98/2011 e della contrattazione collettiva.

  • art. 3, comma 57, L. n. 537/1993

    Richiamato dal ricorrente insieme alla normativa successiva; non incide sull’accoglimento della tesi del Ministero.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’esito interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 att. c.p.c.

    La Corte richiama le precedenti ordinanze di legittimità conformi, facendo espresso rinvio alle loro motivazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, poiché esonerate dal versamento materiale del contributo unificato tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel passaggio di personale nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, la conservazione del trattamento economico non dipende solo dalla qualificazione nominale delle voci operata dal contratto collettivo, ma richiede un accertamento sostanziale della loro fissità e continuità in concreto.
  • Una voce retributiva formalmente collocata nel trattamento accessorio può essere conservata nel nuovo assegno personale se, per disciplina negoziale e modalità di corresponsione, risulti stabile, certa nell’an e nel quantum e non legata a obiettivi occasionali o variabili.
  • La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nel pubblico impiego va letta secondo la funzione retributiva effettiva della voce, non secondo la sola etichetta contrattuale; per escludere la garanzia di conservazione non basta una classificazione astratta in "retribuzione variabile".
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non è sufficiente quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento interpretativo della disciplina collettiva e il ricorrente non contesta in modo specifico la regolazione concreta delle singole voci retributive.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico fondamentale remunera la prestazione base, mentre quello accessorio è correlato a performance, attività specifiche o condizioni particolari; tuttavia, anche nel trattamento accessorio possono esistere voci fisse e continuative rilevanti ai fini della conservazione del reddito in caso di mobilità o transito di personale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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