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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19267/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente già appartenente all'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, collocata temporaneamente in un ruolo ad esaurimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, prima del successivo transito nei ruoli del Ministero della Giustizia. La lavoratrice rivendicava il diritto a partecipare a una selezione per la progressione economica interna al MEF verso la fascia retributiva F4, sostenendo di dover essere considerata compresa nel ruolo del Ministero. Chiedeva inoltre l'inquadramento nella fascia superiore e le differenze retributive; altre domande accessorie erano poi rinunciate. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il bando, richiamando l'accordo sindacale del 26 ottobre 2010, limitasse la partecipazione al personale appartenente al ruolo MEF, con esclusione del personale proveniente dall'ETI e inserito solo provvisoriamente e ad esaurimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e 111 Cost.; travisamento del fatto e della prova; erronea interpretazione del bando, dell'accordo sindacale e della normativa richiamata (tra cui gli atti istitutivi del ruolo unico MEF); erronea applicazione della disciplina collettiva e dell'art. 40 d.lgs. 165/2001; violazione degli artt. 33 e 45 d.lgs. 165/2001, dell'art. 9, comma 25, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, per avere la Corte ritenuto legittima l'esclusione del personale ETI e non discriminatoria la diversa posizione rispetto ai dipendenti MEF; infine ha denunciato errori in procedendo e violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c., assumendo che le amministrazioni non avessero contestato i fatti costitutivi della pretesa e che quindi tali fatti dovessero ritenersi provati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'interpretazione del bando e dell'accordo sindacale adottata dalla Corte territoriale era coerente con il testo richiamato, nel quale la platea dei partecipanti era limitata al personale appartenente al ruolo MEF; la ricorrente non aveva efficacemente censurato questo passaggio motivazionale e si era limitata a valorizzare il testo del bando senza confrontarsi con la ragione decisiva della decisione impugnata. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, poiché le norme invocate non smentivano la lettura secondo cui il personale proveniente dall'ETI era estraneo al ruolo del MEF, né rendevano ingiustificata o discriminatoria la sua esclusione dalla procedura selettiva. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non aveva adeguatamente rappresentato le difese originarie delle amministrazioni e mirava in realtà a proporre una diversa lettura della vicenda processuale e della mancata contestazione. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle amministrazioni intimate. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 113 e 115 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per denunciare errori di diritto e di valutazione del materiale probatorio; la Corte non ha ravvisato la violazione prospettata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme agli artt. 113 e 115 c.p.c. per censurare il modo di decidere del giudice di merito; non è stato accolto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per contestare l'interpretazione degli atti normativi e contrattuali richiamati dal bando; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della sentenza impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per la critica all'interpretazione dell'accordo sindacale e del bando; la Corte ha valorizzato la lettura letterale e sistematica fatta dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 283/1998

    Normativa evocata dalla ricorrente per sostenere l'inclusione del personale proveniente dall'ETI nel ruolo MEF; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente.

  • d.lgs. n. 300/1999

    Richiamato per sostenere il pieno inserimento del personale nel ruolo MEF; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura.

  • D.M. 27 marzo 2009

    Atto amministrativo di approvazione del ruolo unico del personale MEF richiamato nella censura interpretativa; la Corte ha ritenuto corretta la sua considerazione in coordinamento con il bando e l'accordo sindacale.

  • D.M. 28 dicembre 2000 n. 1390

    Invocato insieme agli altri atti normativi sulla organizzazione del personale MEF; non ha inciso sull'esito.

  • CCNL di comparto

    Richiamato per sostenere il diritto alla progressione; la Corte ha ritenuto che non escludesse la limitazione al personale del ruolo MEF.

  • artt. 17 e 18 CCNL comparto Ministeri 2006/2009 e biennio economico 2006/2007

    Evocati per negare che la disciplina collettiva impedisse la progressione del personale ETI; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego; la Corte non ha ravvisato un ostacolo alla soluzione adottata dal giudice di merito.

  • art. 4 CCNI 16 febbraio 1999

    Invocato quale fonte della pretesa alla progressione economica; non è stato ritenuto idoneo a superare la limitazione soggettiva del bando.

  • art. 33 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per contestare la qualificazione del personale proveniente dall'ETI come eccedentario; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    Evocato per sostenere che il personale ETI non fosse eccedentario o discriminabile; la Corte ha confermato la legittimità dell'esclusione dalla selezione.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in tema di trattamento economico del pubblico impiego; non è stato ritenuto violato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato sia per il preteso travisamento della prova sia per il dedotto principio di non contestazione; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 416 c.p.c.

    Evocato in relazione alla dedotta mancata contestazione da parte delle amministrazioni; la Corte ha ritenuto non ammissibile la censura come formulata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che i fatti costitutivi del diritto dovevano considerarsi provati per mancata contestazione; la Corte non ha condiviso l'assunto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a progressioni economiche nel pubblico impiego contrattualizzato, la platea dei destinatari può essere validamente delimitata dal bando e dagli accordi collettivi richiamati, con esclusione dei dipendenti che non appartengano al ruolo espressamente indicato come legittimato a partecipare.
  • L'interpretazione del bando di selezione e dell'accordo sindacale va compiuta in modo sistematico e coerente con le fonti richiamate; non è sufficiente valorizzare singole clausole del bando se la ragione decisiva della decisione di merito è la diversa appartenenza soggettiva del personale escluso.
  • La censura di violazione di legge o di travisamento non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa degli atti: occorre confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sul principio di non contestazione è inammissibile se non ricostruisce in modo adeguato il contenuto delle difese di primo grado e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti processuali.
  • La deduzione di discriminazione o di violazione del principio di uguaglianza richiede di dimostrare l'omogeneità delle posizioni poste a confronto; se il personale escluso è formalmente e sostanzialmente estraneo al ruolo destinatario della selezione, l'esclusione può essere ritenuta ragionevole e non discriminatoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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