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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19287/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un lavoratore già dipendente di ANAS e poi transitato nei ruoli del Ministero, il quale aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a conservare, ai fini dell'assegno personale riassorbibile previsto dall'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite presso l'ente di provenienza, in particolare premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio. La Corte d'appello aveva ritenuto che la garanzia di conservazione riguardasse le voci fisse e continuative, escludendo solo gli emolumenti variabili, e aveva valorizzato anche la contrattazione collettiva ANAS e la documentazione paga, da cui risultava la costante corresponsione di tali somme. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, l. n. 266/2005, dell'art. 3, comma 57, l. n. 537/1993 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione rientrassero nella retribuzione variabile e quindi non potessero concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui la disciplina legislativa sul mantenimento del trattamento economico va letta distinguendo tra trattamento fondamentale e accessorio, ma senza ridurre la verifica alla sola etichetta contrattuale della voce retributiva. Ciò che conta è accertare in concreto se l'emolumento, per il singolo dipendente, sia fisso e continuativo, e quindi certo nell'an e nel quantum, anche se formalmente collocato nel trattamento accessorio o nella retribuzione variabile. La classificazione del CCNL ANAS non è stata considerata dirimente, perché il giudice di merito aveva verificato la disciplina delle singole voci e la loro corresponsione stabile e continuativa. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile, per la parte in cui si traduceva in una censura sulla ricostruzione della disciplina contrattuale senza specifiche deduzioni confutatorie. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    La garanzia di conservazione dell'assegno personale riguarda le voci fisse e continuative del trattamento economico, e non si esaurisce nella classificazione formale della voce come fondamentale o accessoria.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio è quella tipica dell'impiego pubblico contrattualizzato: il primo remunera la prestazione base, il secondo componenti legate a performance, organizzazione o attività disagiate/pericolose/dannose.

  • artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005

    La disciplina collettiva delle singole voci retributive deve essere esaminata in concreto per verificare se esse abbiano carattere fisso e continuativo e siano quindi computabili nell'assegno personale.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002/2005

    La distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile non è di per sé decisiva per escludere la computabilità di una voce nell'assegno personale; occorre verificare la natura concreta della singola indennità.

  • art. 1, comma 226, l. n. 266/2005

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi restrittiva, ma non ritenuta decisiva dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 3, comma 57, l. n. 537/1993

    Norma richiamata dal ricorrente nel complesso delle censure, senza che la Corte ne abbia ricavato un argomento decisivo contrario alla computabilità delle voci reclamate.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non posto a base dell'accoglimento del motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamo espresso alle motivazioni di precedenti ordinanze di legittimità sul medesimo tema.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano il contributo mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di mantenimento del trattamento economico nei passaggi di personale, la verifica non può arrestarsi alla classificazione nominale delle voci retributive operata dal contratto collettivo, ma deve accertare in concreto se ciascun emolumento sia fisso e continuativo.
  • La garanzia della conservazione economica copre anche componenti formalmente accessorie quando, per disciplina collettiva e concrete modalità di corresponsione, esse siano stabilmente connesse alla posizione lavorativa e abbiano carattere certo nell'an e nel quantum.
  • La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato non coincide automaticamente con la distinzione tra voci fisse e variabili del contratto collettivo: quest'ultima richiede un esame sostanziale della specifica indennità.
  • Se il giudice di merito accerta, sulla base della contrattazione collettiva e della documentazione retributiva, la stabilità e continuità di determinate voci, la censura di legittimità che si limiti a invocarne la formale collocazione tra le voci variabili non è idonea a scardinare la decisione.
  • Per le amministrazioni dello Stato non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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