Cassazione Civile, Ordinanza n. 19273/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal transito di un dipendente ANAS nei ruoli del Ministero, con conseguente questione sulla conservazione del trattamento economico percepito in precedenza. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a mantenere, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive (premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio) da includere nell'assegno personale riassorbibile. Il Ministero ha impugnato tale decisione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, l. n. 266/2005, dell'art. 3, comma 57, l. n. 537/1993 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che le tre voci non potessero concorrere alla base di calcolo dell'assegno perché rientranti nella retribuzione variabile ai sensi dell'art. 77 del contratto collettivo. La Corte d'appello, invece, aveva interpretato la disciplina legale e contrattuale nel senso che rileva la natura concreta della singola voce, e non la sola classificazione formale, valorizzando la fissità e continuità effettive della corresponsione e la documentazione paga prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale: l'art. 36 del d.l. n. 98/2011 richiama la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio propria del pubblico impiego contrattualizzato, e la garanzia di conservazione si estende alle voci che, pur ricomprese nel trattamento accessorio o denominate come retribuzione variabile dal CCNL, presentino in concreto i requisiti di fissità e continuità. La semplice collocazione contrattuale nella categoria della retribuzione variabile non è sufficiente a escludere la computabilità nell'assegno personale; occorre verificare se, per il singolo dipendente, la voce sia certa nell'an e nel quantum. Quanto alla dedotta violazione del contratto collettivo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il Ministero non aveva specificamente contestato la disciplina delle singole voci economiche da cui la Corte d'appello aveva desunto il carattere fisso e continuativo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
La norma tutela la conservazione del trattamento economico del personale transitato, riferendosi alle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio; la garanzia copre anche emolumenti accessori con carattere concreto di fissità e continuità.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
La Corte richiama la distinzione tipica del pubblico impiego contrattualizzato tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio per interpretare l'art. 36 del d.l. n. 98/2011.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento accessorio è correlato alla performance individuale, organizzativa e ad attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.
artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005
Le disposizioni collettive devono essere lette unitamente alla disciplina delle singole voci retributive; la classificazione contrattuale non è di per sé decisiva per escludere la computabilità nell'assegno personale.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile richiama quella tra trattamento fondamentale e accessorio, ma non basta da sola a negare la natura fissa e continuativa di una singola voce.
art. 1, comma 226, legge n. 266/2005
Richiamato dal Ministero come norma asseritamente ostativa alla computabilità delle voci retributive, senza che la Corte ne ricavi un effetto impeditivo nel caso concreto.
art. 3, comma 57, legge n. 537/1993
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma non ritenuta idonea a smentire la decisione di merito.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente in combinazione con le norme ordinarie, senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità già espressi in materia di indennità di funzione, produzione e rischio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di conservazione del trattamento economico del personale transitato, la qualificazione formale di una voce come "retribuzione variabile" non basta, da sola, a escluderne la computabilità nell'assegno personale se, in concreto, la voce presenta caratteri di fissità e continuità.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio deve essere letta alla luce della funzione della singola voce retributiva e della sua concreta modalità di corresponsione, non soltanto della sua collocazione nominale nel contratto collettivo.
- Quando si invoca il divieto di reformatio in peius o la garanzia di irriducibilità della retribuzione, è necessario verificare se l'emolumento sia certo nell'an e nel quantum per il singolo dipendente.
- La censura di violazione del contratto collettivo è inammissibile se non investe specificamente la disciplina delle singole voci retributive da cui il giudice di merito ha desunto il carattere fisso e continuativo.
- Per i precedenti di legittimità in tema di indennità legate alla posizione lavorativa, il requisito decisivo è la stabilità concreta della voce retributiva, non la sua mera etichetta contrattuale.
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