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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19257/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente pubblico assunto dopo l'1 gennaio 2001, che contestava la trattenuta/riduzione del 2,5% operata dall'Amministrazione sull'80% della retribuzione. Egli chiedeva accertarsi l'illegittimità di tale prelievo e la restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto di primo grado, ritenendo che il lavoratore fosse in regime di trattamento di fine rapporto e che la trattenuta non fosse dovuta come contributo ex art. 37 d.P.R. n. 1032/1973, ma fosse comunque legittima perché funzionale a garantire la parità retributiva tra lavoratori "vecchi" e "nuovi" assunti secondo la disciplina introdotta dal DPCM 20 dicembre 1999 e dall'art. 26, comma 19, L. n. 448/1998. Il ricorso per cassazione era stato proposto dal dipendente con un unico motivo, ma successivamente egli ha depositato rinuncia al ricorso prima dell'adunanza camerale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore. Ha ricordato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, che non richiede accettazione della controparte; poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese. È stato quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione non è equiparabile a rigetto o inammissibilità ed è norma di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    richiamato per individuare il regime del trattamento di fine rapporto applicabile al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2001.

  • l. n. 297/1982

    richiamata insieme all'art. 2120 c.c. quale base del regime di TFR.

  • art. 37 d.P.R. n. 1032/1973

    evocato come disposizione che prevedeva il contributo del 9,60% per il previgente regime di TFS, con quota del 2,5% a carico del dipendente.

  • art. 1, commi 2 e 3, DPCM 20 dicembre 1999

    richiamato per spiegare la funzione compensativa della trattenuta e la finalità di parità retributiva tra vecchi e nuovi assunti.

  • art. 26, comma 19, L. n. 448/1998

    richiamato come base normativa del DPCM del 20 dicembre 1999 e della riduzione sulla retribuzione lorda per i lavoratori in TFR.

  • l. n. 335/95

    richiamata per il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo e per l'estensione del TFR ai dipendenti pubblici.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    usato per affermare la ritualità della rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale.

  • art. 391 c.p.c.

    indicato come fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile alla pronuncia di estinzione, poiché la norma è di stretta interpretazione e opera per rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato solo nel dare atto del contributo unificato dovuto in via ordinaria, senza raddoppio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta con le forme prescritte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della parte intimata.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità esclude la pronuncia sulle spese quando la parte intimata non abbia svolto attività difensiva.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica alla pronuncia di estinzione, trattandosi di disposizione di natura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Quando il lavoratore è assoggettato al regime del TFR, eventuali trattenute sulla retribuzione vanno valutate alla luce della disciplina transitoria e compensativa introdotta per assicurare la parità di trattamento economico tra vecchi e nuovi assunti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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