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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19293/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente ANAS transitata nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei giudizi di merito era stata riconosciuta la conservazione, ex art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, di alcune voci retributive in un assegno personale riassorbibile: premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, l. n. 266/2005, in combinato disposto con l'art. 3, comma 57, l. n. 537/1993 e con l'art. 3 Cost., sostenendo che tali emolumenti non potessero essere inclusi nella base di calcolo dell'assegno personale perché qualificati dalla contrattazione collettiva come retribuzione variabile. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nella parte in cui contestava l'interpretazione dell'art. 36 d.l. n. 98/2011 e del CCNL ANAS: ha confermato che la garanzia della conservazione riguarda gli emolumenti che, pur nell'ambito del trattamento accessorio, presentino in concreto i requisiti di fissità e continuità, da verificarsi sulla base della disciplina delle singole voci e della loro effettiva corresponsione. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva accertato, con apprezzamento coerente con i principi di diritto, che le voci in questione erano corrisposte in misura fissa e continuativa e dunque potevano essere inglobate nell'assegno personale riassorbibile. Quanto alla pretesa violazione della disciplina contrattuale, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il Ministero non aveva specificamente censurato l'analisi della disciplina delle singole voci retributive svolta dalla Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese di legittimità; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    La garanzia di conservazione del trattamento economico si riferisce alle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio; possono rientrarvi anche emolumenti accessori se in concreto stabili e continui.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Serve a distinguere trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Il trattamento accessorio è correlato alla performance individuale e organizzativa e alle attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002/2005

    La classificazione in retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva per escludere la computabilità nell'assegno personale; occorre verificare la disciplina concreta di ciascuna voce.

  • artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura variabile delle voci retributive, ma ritenuti non dirimenti senza una specifica contestazione della disciplina concreta.

  • art. 1, comma 226, l. n. 266/2005

    Norma richiamata nel ricorso insieme ad altre disposizioni sul trattamento economico, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione decisiva.

  • art. 3, comma 57, l. n. 537/1993

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro della censura sul trattamento economico, non ritenuta decisiva ai fini dell'esito.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dal ricorrente, ma non accolto come parametro violato alla luce dell'interpretazione sistematica data dalla Corte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formulato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità ai precedenti della Corte già espressi in ordinanze precedenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio è rilevante ai fini della conservazione del trattamento economico, ma non coincide automaticamente con la classificazione formale della contrattazione collettiva in voci fisse e variabili.
  • Ai fini dell'assegno personale riassorbibile o della garanzia di irriducibilità della retribuzione, non basta che una voce sia formalmente inserita tra quelle accessorie o variabili: occorre verificare in concreto se, per il singolo dipendente, essa sia stabile, certa e continuativa nel suo an e nel suo quantum.
  • La valutazione della computabilità di un emolumento nell'assegno personale deve essere compiuta esaminando la disciplina concreta della singola voce nella contrattazione collettiva e la sua effettiva corresponsione nel rapporto di lavoro.
  • In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a contestare in astratto la qualificazione della voce retributiva, senza confrontarsi specificamente con l'accertamento di merito sulla disciplina delle singole componenti economiche.
  • Le amministrazioni dello Stato sono esonerate dall'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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