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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19263/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero operato da una società nei confronti di una propria dipendente, mediante trattenuta in busta paga, di somme che la società assumeva indebitamente corrisposte in relazione alle ferie maturate durante un periodo di contratti di solidarietà difensivi e fruite dopo la cessazione dell'integrazione salariale INPS. Nei giudizi di merito era stato ritenuto insussistente l'obbligo restitutorio e illegittimo il recupero. In Cassazione la società ha articolato sei motivi: (1) violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e sulle circolari INPS, sostenendo che le ferie maturate durante la solidarietà dovessero essere riproporzionate all'orario ridotto e retribuite solo in misura proporzionata; (2) omesso esame e erronea valutazione di documenti e difetto di motivazione sul fatto costitutivo della ripetizione di indebito, deducendo che la prova del pagamento integrale risultava dalla documentazione prodotta; (3) ulteriore violazione della normativa sui contratti di solidarietà, per non avere la Corte considerato la clausola contrattuale di riproporzionamento delle ferie e della relativa retribuzione; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 Cost., assumendo che il lavoratore non avesse provato di voler fruire delle ferie dopo la solidarietà e che, comunque, le ferie fossero state riproporzionate in base alla prestazione resa; (5) violazione degli artt. 112 e 2697 c.c., per non avere la Corte valorizzato la pacifica circostanza che le giornate lavorate fossero inferiori e incidessero sulla maturazione dei ratei; (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.L. 132/2014 sulle spese, per la mancata compensazione nonostante la novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché investito dalla regola del doppio conforme, evidenziando inoltre che la censura non colpiva la ratio decidendi, fondata sull'assenza di prova dell'indebito pagamento da parte della società. Ha poi dichiarato inammissibili, per carenza di specificità e mancato confronto con la ratio della sentenza, i primi, terzo, quarto e quinto motivo: la Corte ha osservato che non era realmente controverso il meccanismo di solidarietà e di riproporzionamento, ma la mancata prova dell'effettivo pagamento in eccedenza e della debenza della trattenuta; ha anche precisato che l'argomento sulla mancata prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie in un diverso periodo era comunque irrilevante o meramente obiter. Infine, ha ritenuto inammissibile il sesto motivo sulle spese, ricordando che la liquidazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito salvo violazione del criterio di soccombenza o dei parametri tariffari. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti, delle censure e dei documenti rilevanti; la mancanza di trascrizione o di specifica indicazione dei documenti e dei fatti allegati rende la doglianza inammissibile.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e la loro diversità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere dedotto in presenza di doppia conforme senza la specifica indicazione delle ragioni di fatto divergenti tra le sentenze di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; la relativa censura è inammissibile se non sono specificati i fatti effettivamente non contestati.

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto costitutivo dell'azione di ripetizione di indebito, e quindi la prova dell'indebito pagamento, grava sulla parte che agisce in recupero.

  • art. 2109 c.c.

    Il datore di lavoro ha il potere di determinare il periodo di godimento delle ferie, potendo modificarlo in base alle esigenze aziendali; al lavoratore spetta solo indicare il periodo preferito di fruizione.

  • art. 36 Cost.

    Il richiamo al diritto alle ferie non consente di giustificare, di per sé, un recupero di somme senza prova dell'indebito pagamento; la questione resta assorbita dal difetto di prova della debenza della trattenuta.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, mentre la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti normativi.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere la compensazione delle spese, ma la relativa valutazione resta discrezionale e non censurabile se non per violazione dei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1 legge n. 863/1984

    Richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina dei contratti di solidarietà difensivi e del riproporzionamento degli istituti retributivi.

  • art. 2 legge n. 863/1984

    Richiamato insieme all'art. 1 della medesima legge per sostenere la tesi del riproporzionamento delle ferie e del relativo trattamento economico.

  • art. 5 legge n. 236/1993

    Richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina il trattamento nei contratti di solidarietà e il correlato riproporzionamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sul difetto di prova dell'indebito e il motivo non confronta tale ragione decisiva, il ricorso è inammissibile.
  • Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare il fatto costitutivo dell'azione, cioè l'assenza di causa della prestazione di cui chiede la restituzione; la mera allegazione di regole contrattuali o di conteggi interni non basta se non consente la verifica delle somme effettivamente dovute e corrisposte.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è deducibile solo se il ricorrente indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e ne dimostra la non coincidenza.
  • La non contestazione rileva sui fatti storici allegati e non sui documenti in quanto tali; è inammissibile una censura che si limiti a richiamare documentazione senza trascrivere i fatti rilevanti che ne sarebbero desumibili.
  • La liquidazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del criterio di soccombenza o dei limiti normativi di tariffa, non la mancata compensazione per la sola complessità o novità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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