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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24387/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lamioni impugnava l'ordinanza-ingiunzione che gli aveva comminato una sanzione per aver superato il limite di spesa previsto per il candidato alla presidenza della giunta regionale (art.14, comma 5 L.r. Toscana n.74/2004), sostenendo che le spese contestate riguardavano la propaganda della lista "Passione per la Toscana" e non erano quindi imputabili alla sua campagna per effetto del principio di pertinenza e della possibilità di voto disgiunto prevista dall'art.14 L.r. Toscana n.51/2014. Contestava altresì la modalità di imputazione automatica delle spese al tetto del candidato presidente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto accertato in fatto che le spese per la propaganda della lista (complessivamente circa Euro 102.188,58) erano state effettivamente sostenute dallo stesso Lamioni e che il simbolo della lista indicava il suo nome come candidato alla presidenza. Ha richiamato la regola generale del comma 2 dell'art.7 della legge n.515/1993 secondo cui le spese sostenute sono computate al soggetto che le ha effettivamente sostenute (se candidato o partito) e la previsione del comma 3 dell'art.14 della L.r. Toscana n.74/2004 (che riguarda l'imputazione delle spese espressamente riferite a singoli candidati), precisando però che l'eccezione prevista dal comma 3 (che esclude l'imputazione al presidente delle spese sostenute dalla lista) non opera quando le spese siano state direttamente sostenute dal candidato. Poiché qui le spese furono documentate come sostenute da Lamioni, la loro imputazione al suo limite di spesa è corretta. Pertanto il ricorso è respinto; le spese del giudizio di legittimità sono compensate e la Corte segnala la possibilità di versamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • legge 10 dicembre 1993, n. 515 (art.7, art.15)

    "le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate... al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato"

    La Corte interpreta il comma 2 dell'art.7 come regola generale: le spese sostenute da un candidato ricadono sul tetto di spesa del medesimo se è stato lui a sostenerle; la responsabilità della computazione segue il soggetto che materialmente ha finanziato la propaganda.

  • Legge regionale Toscana 23 dicembre 2004, n. 74 (art.14 commi 1,3,5,6)

    "le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati [...] ad eccezione del candidato alla carica di presidente della giunta regionale"

    Il comma 3 disciplina l'imputazione delle spese riferite a singoli candidati sostenute da partiti/liste. La Corte rileva che detta norma è di stretta interpretazione e che l'eccezione a favore del presidente (quando la spesa è sostenuta dalla lista/partito) non opera se la spesa è stata direttamente sostenuta dal candidato stesso.

  • Legge regionale Toscana 26/09/2014 n. 51 (art.14)

    "nel caso in cui l’elettrice e l’elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato presidente della giunta regionale a quella lista collegato"

    La previsione del voto di lista che si estende al presidente giustifica il collegamento tra propaganda di lista e promozione del candidato presidente: la Corte ne trae argomento per ritenere che la pubblicità della lista contribuisca anche alla pubblicità del presidente quando il candidato è indicato nella stessa.

  • Legge 5 luglio 1982, n. 441 (art.2)

    Richiamata in relazione agli obblighi di dichiarazione e rendiconto delle spese di campagna da allegare alla dichiarazione prevista dalla legge n.515/1993; usata quale riferimento formale per la documentazione delle spese.

  • Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (art.5)

    Richiamo normativo che estende l'applicazione della legge n.515/1993 ai candidati ai consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002 (art.13, comma 1-bis e 1-quater)

    Utilizzato per disporre l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni procedurali; la Corte dà atto dei presupposti processuali per tale versamento.

Massime di principio

  • Se un candidato sostiene direttamente spese per la propaganda della lista, tali spese vengono imputate al suo limite di spesa personale, anche se la propaganda sembra rivolta alla lista.
  • L'eccezione che evita l'imputazione delle spese della lista al tetto del candidato presidente opera solo quando le spese sono effettivamente sostenute dalla lista o dal partito, non quando siano state pagate dal candidato stesso.
  • La presenza del nome del candidato nel simbolo della lista e la regola del voto di lista che si estende al presidente giustificano il collegamento tra propaganda di lista e promozione del presidente.
  • La possibilità di voto disgiunto non determina automaticamente che la propaganda della lista non promuova il candidato presidente; il nesso di pertinenza si valuta in base allo scopo effettivo e a chi ha sostenuto la spesa.
  • In giudizio la documentazione che prova chi ha finanziato le spese è determinante: il candidato che contesta l'imputazione deve fornire elementi certi che le spese non erano a suo carico o non lo promuovevano.
  • Le eccezioni favorevoli al candidato sono di stretta interpretazione; norme che limitano l'imputazione delle spese non devono essere estese per analogia.

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